Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine

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Regioni con agricoltura senza OGM

Con l’introduzione della sezione 3 Regioni con agricoltura senza OGM la LIG si arricchisce di sei nuove disposizioni. Gli articoli 19a - 19f consentono ai Cantoni di istituire a determinate condizioni delle regioni con agricoltura senza OGM e disciplinano i meccanismi per la designazione di tali regioni e per il conferimento e l’impiego di un marchio. Autorizzano inoltre il Consiglio federale a emanare le pertinenti prescrizioni d’applicazione (cfr. art. 19c cpv. 2 e art. 19f cpv. 3). Da un canto, con il cosiddetto modello bottom-up (art. 19d), incentrato sull’iniziativa dei coltivatori, si intende lasciare a questi ultimi la massima libertà possibile sui motivi che li indurrebbero a optare per un’agricoltura senza OGM. Dall’altro, il modello denominato top-down (art. 19e cpv. 2) abbina l’approccio complementare dell’istituzione da parte del Cantone all’interesse preponderante di avere una produzione agricola senza OGM in una determinata regione. Il terzo modello riprende determinati elementi degli altri due e li fonde in una «via di mezzo» (art. 19e cpv. 1). Le tre varianti permettono ai Cantoni di perseguire obiettivi diversi attraverso l’istituzione di regioni con agricoltura senza OGM.

Se il modello bottom-up si fonda unicamente sulla volontà (unanime) degli agricoltori interessati, il modello intermedio, che richiede una maggioranza di agricoltori (80%), trova le sue motivazioni soprattutto nella tutela della produzione biologica e di quella integrata, in particolare laddove le superfici sono piccole e le misure per la coesistenza potrebbero comportare un onere sproporzionato.

L’istituzione d’ufficio di una «regione senza OGM» (modello top-down) può essere dettata anche da motivi di proporzionalità. Può, ad esempio, essere decisa a scopi preventivi per tutelare o promuovere le superfici con un elevato valore naturalistico a prescindere dalle severe prescrizioni che regolamentano la procedura di autorizzazione per gli organismi geneticamente modificati e dalle normative sulla coesistenza da concretizzare. Ciò potrebbe interessare in particolare le regioni in cui si trovano spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione a tenore dell’articolo 8 OEDA.

Il progetto si fonda su diverse basi costituzionali, prima fra tutte l’articolo 120 Cost. sull’ingegneria genetica in ambito non umano, che al capoverso 2 autorizza la Confederazione ad emanare prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi allo scopo di prevenire gli abusi dell’ingegneria genetica. Tutelare dagli abusi non significa garantire solo l’innocuità degli OGM per la salute o per l’ambiente ma anche la coesistenza tra la produzione con OGM e quella tradizionale, in particolare nell’ottica della protezione della proprietà. A questo proposito si può quantomeno ipotizzare che l’impiego di sementi transgeniche in agricoltura limiti per un periodo piuttosto lungo la produzione senza OGM. La possibilità di istituire regioni con agricoltura senza OGM si ripercuote pertanto sull’obiettivo di protezione dell’articolo 120 Cost. Lo strumento proposto torna utile non da ultimo agli agricoltori, e ai loro interessi economici, soprattutto a coloro che praticano un’agricoltura biologica o integrata. Contribuisce altresì a garantire la libertà di scelta dei consumatori. Oltre che tutelare i beni citati, l’istituzione di «regioni senza OGM» può proteggere la produzione agricola soprattutto nei casi in cui le dimensioni ristrette impediscono o ostacolano la produzione di OGM nel rispetto delle disposizioni sulla coesistenza. Oltre che sull’articolo 120 Cost., il progetto si fonda sull’articolo 104 Cost., ossia la base costituzionale che regge l’agricoltura. La Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tramite una