Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine

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a del progetto prevede che una parte adeguata della superficie agricola utile del Cantone rimanga a disposizione per la coltivazione di OGM (cfr. cap. 2).

Le disposizioni sulle «regioni senza OGM» non investono l’essenza della libertà economica e della garanzia di proprietà (art. 36 cpv. 4 Cost.).

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali

Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera. Le disposizioni dell’Organizzazione mondiale del commercio e gli impegni contemplati dagli accordi bilaterali con l’ UE non sono in contrasto con la normativa proposta.

Il progetto non ha implicazioni nemmeno per gli obblighi assunti dalla Svizzera in seno ad organizzazioni internazionali o in base ad accordi internazionali.

5.2.1 Organizzazione mondiale del commercio OMC

Il progetto come tale non pone problemi per quanto riguarda l’adeguamento delle norme di delega, ma l’istituzione di «regioni senza OGM» potrebbe entrare in conflitto con diverse norme del diritto OMC (art. III e XI GATT, accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) e sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)76). Va rilevato che le direttive OMC concernono in primo luogo le misure riguardanti i prodotti e che l’istituzione di regioni con agricoltura senza OGM è appunto una misura di questo genere. Le misure riferite ai prodotti sono proibite solo se limitano in qualche modo le importazioni. Ciò non dovrebbe essere il caso, poiché la coltivazione di OGM non è vietata per principio – anzi, la normativa proposta garantisce che l’agricoltura transgenica possa continuare ad essere praticata su una congrua parte della superficie agricola utile (art. 19e cpv. 3 lett. a). Pertanto, la normativa proposta è compatibile con il diritto OMC.

5.2.2 Unione europea (UE)

Il progetto è conforme agli impegni assunti dalla Svizzera nell’ambito degli accordi bilaterali con l’Unione europea sia per quanto concerne l’adeguamento delle norme di delega sia in merito alla normativa sulle «regioni senza OGM». L’Accordo del 21 giugno 1999 sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) esclude esplicitamente le specie geneticamente modificate dalla commercializzazione delle sementi, in linea di massima liberalizzata (art. 5 cpv. 3 dell’allegato 6).

Le considerazioni esposte al capitolo 5.2.1 sono applicabili per analogia all’accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 entro la Svizzera e la comunité economica europea (RS 0.632.401): la definizione di «regioni senza OGM» è una misura riferita ai prodotti non contemplata di fatto dall’accordo. In Svizzera, la coltivazione di organismi geneticamente modificati è tuttora possibile.

In merito ad altre basi giuridiche in seno all’UE e ai suoi Stati membri, non vincolanti per la Svizzera, si rinvia al capitolo 1.5.

76 Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, RS

0.632.20