Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
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5.3 Forma dell’atto
Il progetto di modifica implica l’adeguamento di singole disposizioni in vigore come pure l’introduzione di un nuovo capoverso sulle regioni con agricoltura senza OGM nella legge sull’ingegneria genetica. L’adeguamento e la concretizzazione delle norme di delega così come l’istituzione dello strumento delle «regioni senza OGM» necessitano di un disciplinamento a livello di legge. Vista l’affinità con la tematica in oggetto, l’atto normativo che entrava in linea di conto per la modifica era la legge sull’ingegneria genetica.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
L’adeguamento della legge sull’ingegneria genetica proposto non comporta né una spesa unica superiore a 20 milioni di franchi né spese ricorrenti superiori ai 2 milioni di franchi. Il freno all’indebitamento non trova pertanto applicazione.
5.5 Conformità con la legge sui sussidi
Non vengono proposte disposizioni in materia di sussidi.
5.6 Delega di competenze legislative
Come esposto qui di seguito, la proposta di modifica contiene norme di delega per un disciplinamento della coesistenza a livello di ordinanza anziché di legge, come invece menzionato nel primo capitolo del presente rapporto (punti essenziali del progetto), poiché il grado di concretezza esula da quello di una legge. Sulla base degli indirizzi indicati negli articoli di legge, la competenza legislativa trova un grado di concretizzazione sufficiente nelle disposizioni proposte.
In virtù del principio secondo cui chi utilizza organismi geneticamente modificati deve provvedere affinché essi, i loro metaboliti o i loro rifiuti non pregiudichino la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati né la libera scelta dei consumatori (art. 7 LIG), il nuovo articolo 7 capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni sulla protezione dei beni giudici citati. Le lettere a - d elencano, senza pretesa di esaustività, le misure di sicurezza della qualità che possono essere adottate.
A tenore dell’articolo 15a il Consiglio federale può definire norme sulla portata, il contenuto e la durata della formazione necessaria per l'impiego di organismi geneticamente modificati. Le persone che utilizzano OGM devono disporre delle necessarie conoscenze e delle competenze nello svolgimento della loro attività. Per garantire gli obiettivi di protezione della legge sull’ingegneria genetica, appare opportuno assegnare al Consiglio federale la competenza di definire gli standard minimi di questa formazione.
Per quanto concerne l’istituzione di «regioni senza OGM», l’articolo 19c capoverso 2 incarica il Consiglio federale di emanare prescrizioni dettagliate. Giusta l’articolo 19f capoverso 3 il Consiglio federale disciplina inoltre i dettagli riguardanti il conferimento e l’impiego del marchio che può concedere all'ente responsabile di una regione con un’agricoltura senza OGM per conto del Cantone.
L’articolo 16 capoverso 2 riguarda esclusivamente il campo di applicazione delle disposizioni esecutive da emanare. Precisando che, quando legifera sulla separazione