Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
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produzione ecologicamente sostenibile e orientata al mercato, ossia alle esigenze dei consumatori, contribuisca efficacemente a garantire l’approvvigionamento della popolazione (art. 104 cpv. 1 lett. a Cost.) e promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente (art. 104 cpv. 3 lett. b Cost.). Tenuto conto della domanda, finora elevata, di prodotti senza OGM, la Confederazione è incaricata di promuovere in modo particolare la produzione agricola tradizionale. Se necessario, derogando al principio della libertà economica, la Confederazione può promuovere le aziende contadine che coltivano il suolo (art. 104 cpv. 2 Cost). L’istituzione di «regioni senza OGM» permette alla produzione agricola, soprattutto a quella biologica e alla produzione di sementi, di adempiere in modo più mirato la propria funzione conservativa nei confronti della diversità genetica e biologica.
L’istituzione di «regioni senza OGM» può limitare la libertà economica (art. 27 Cost.) e la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) degli agricoltori e dei proprietari di fondi. Il problema dell’ingerenza nei diritti fondamentali non si pone se tutti gli agricoltori interessati accettano che la loro regione venga designata regione con un’agricoltura senza OGM. Questo è quanto prevede il modello bottom-up di cui all’articolo 19d. Per contro è probabile, o quantomeno ipotizzabile, che con il modello intermedio o il modello top-down giusta l’articolo 19e capoversi 1 e 2 singoli agricoltori siano obbligati a rinunciare all’impiego di organismi geneticamente modificati. Ciò significa, almeno potenzialmente, che la loro libertà economica o la loro garanzia della proprietà vengano limitate. Tale restrizione dei diritti fondamentali è ammessa solo in conformità dell’articolo 36 Cost.
L’articolo 36 capoverso 1 Cost. recita che le restrizioni dei diritti fondamentali necessitano di una base legale. Questa condizione è adempiuta con gli articoli 19a - 19f. Ai sensi del capoverso 2 le restrizioni devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione dei diritti fondamentali altrui. Come suesposto, l’interesse pubblico dell’istituzione di «regioni senza OGM» è fissato nella legge solo a titolo esemplificativo. Il modello top-down lascia ai Cantoni una libertà relativamente ampia nella scelta dell’interesse pubblico all’istituzione di tali regioni. Secondo l’articolo 19e capoverso 1 lettera b e capoverso 2 lettera b il Cantone deve tuttavia giungere alla conclusione che l’interesse considerato degno di protezione prevale su quello della produzione agricola transgenica nella regione in questione. Tra gli interessi pubblici adducibili figurano quelli in relazione con i beni da proteggere menzionati (protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati, libertà di scelta dei consumatori, garanzia dell’approvvigionamento, tutela e promozione delle superfici con un elevato valore naturalistico ecc.). Giusta il capoverso 3 dell’articolo 36 Cost. le restrizioni devono essere proporzionate allo scopo, ossia l’istituzione di una regione con un’agricoltura senza OGM deve essere idonea, necessaria e adeguata. Per quanto concerne la proporzionalità, bisogna contrapporre l’interesse che l’agricoltore può avere alla coltivazione di piante OGM all’interesse pubblico della designazione di una «regione senza OGM». A seconda dell’obiettivo normativo scelto e tenuto conto delle peculiarità locali nei Cantoni, l’istituzione di «regioni senza OGM» non è sproporzionata a priori. Se il divieto di utilizzare determinati OGM o i loro prodotti in una regione con un’agricoltura senza OGM si rivela sproporzionato, il Consiglio federale può prevedere dei criteri secondo cui il divieto può essere abrogato in via eccezionale, in particolare nel caso in cui sul mercato non siano reperibili prodotti alternativi idonei, ad esempio additivi come le vitamine (cfr. cap. 2). Occorre inoltre rilevare che l’articolo 19e capoverso 3 lettera