Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/152: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 13 pagine
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2. Ordinanza sugli emolumenti LStr
Art. 8 cpv. 4–10
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Per i cittadini degli Stati dell’UE e dell’AELS e per i lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile, l’emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettere a, b, c o e, nonché per il rilascio e l’allestimento della carta di soggiorno conformemente al capoverso 2 lettera b, ammonta a 65 franchi al massimo.
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La competente autorità cantonale rinuncia a prelevare un emolumento supplementare ai cittadini degli Stati dell’UE e dell’AELS e ai lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile e che presentano un’assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a).
6
Per i cittadini degli Stati dell’UE e dell’AELS e i lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile, non coniugati e minori di 18 anni, l’emolumento per le procedure di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettere a–h, l ed m, nonché per il rilascio e la produzione della carta di soggiorno secondo il capoverso 2 lettera b, ammonta complessivamente a 30 franchi al massimo. L’emolumento per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere i e j ammonta a 12.50 franchi al massimo.
7
Per i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS membri della famiglia di un cittadino di uno Stato dell’UE o dell’AELS che ha ottenuto un diritto di rimanere ai sensi dell’articolo 4 allegato I ALC o dell’articolo 4 allegato K appendice 1 della Convenzione AELS, l’emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettera b o e, nonché per il rilascio e l’allestimento della carta di soggiorno conformemente ai capoversi 2 lettera a e 3, ammonta a 65 franchi al massimo.
8
Per i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS non coniugati e minori di 18 anni, membri della famiglia di un cittadino di uno Stato dell’UE o dell’AELS che hanno ottenuto un diritto di rimanere ai sensi dell’articolo 4 allegato I ALC o dell’articolo 4 allegato K appendice 1 della Convenzione AELS, l’emolumento per la procedura di cui capoverso 1 lettera b o e, nonché per il rilascio e l’allestimento della carta di soggiorno conformemente ai capoversi 2 lettera a e 3, ammonta a 30 franchi al massimo.
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Per le decisioni e le prestazioni comuni concernenti più di 12 persone si preleva un emolumento di gruppo. Esso ammonta al massimo a 12 emolumenti di cui ai capoversi 1, 4 e 6–8.
10
Possono essere prelevati emolumenti per decisioni di rifiuto. Il loro ammontare è determinato in base al tempo effettivamente impiegato.
Approvazione
Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partiti: PLR.I Liberali
Cerchie interessate: ASSA, CDDGP, CDI, CP, FER, GDS, UCS, USS
BE ritiene che l’attuazione della nuova regolamentazione non sarà problematica. L’onere di lavoro supplementare sarà assunto e coperto dalla revisione dell’ordinanza sugli emolumenti LStr.