Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/152: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 13 pagine
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I Parte generale
1. Riassunto dei risultati dell’indagine conoscitiva
1.1 Situazione iniziale
Il 21 maggio 2008, il regolamento (CE) n. 380/20081 è stato notificato alla Svizzera quale sviluppo della normativa Schengen. Perseguiva l’introduzione dei dati biometrici nel microchip della carta di soggiorno uniforme rilasciata in Svizzera dal 12 dicembre 2008 a determinati cittadini di Stati terzi in virtù del regolamento (CE) n. 1030/20022.
L’obiettivo dell’introduzione di questo titolo di soggiorno biometrico era di prevenire e combattere l’immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare. La carta di soggiorno biometrica doveva contenere, registrate in un microchip, l’immagine del volto e due impronte digitali del titolare. Gli elementi biometrici della carta di soggiorno sono utilizzati esclusivamente per verificare l’autenticità del documento e l’identità del titolare.
Dal 24 gennaio 2011, la Svizzera emana una carta di soggiorno munita di un microchip ai cittadini di Stati terzi corrispondenti alle categorie previste dal regolamento (CE)
n. 1030/2002. La presente revisione dell’OASA3 allarga le categorie di cittadini di Stati terzi che otterranno una carta di soggiorno biometrica.
La Svizzera è libera di estendere la cerchia dei destinatari della carta di soggiorno biometrica ad altri cittadini di Stati terzi, segnatamente ai membri della famiglia di cittadini dell’UE/AELS residenti in Svizzera che oggigiorno ottengono un libretto cartaceo. L’esperienza maturata dal 24 gennaio 2011 con l’emissione di carte biometriche è positiva. I Cantoni lavorano quotidianamente con gli strumenti necessari al rilevamento biometrico. Oltre un anno e mezzo dopo l’attuazione del progetto occorre esaminare in che misura la cerchia dei destinatari della carta di soggiorno biometrica possa essere allargata.
1.2 Proposta di una nuova cerchia di destinatari
L’avamprogetto propone di estendere la cerchia dei destinatari della carta di soggiorno ad altri cittadini di Stati terzi, ossia ai membri di famiglia di un cittadino dell’UE/AELS residente in Svizzera. Gli argomenti a favore sono l’armonizzazione dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini di Stati terzi e il rilascio di un titolo di soggiorno sicuro a un numero più cospicuo di persone. Le tendenze osservate a livello europeo incitano peraltro ad adottare questa via. Così facendo, la Svizzera equipara inoltre i membri di famiglia di un cittadino dell’UE/AELS ai membri di famiglia di un cittadino svizzero, che ottengono così lo stesso tipo di documento a un prezzo identico.
I prestatori di servizi o lavoratori distaccati di un’impresa con sede nell’UE/AELS godono del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio svizzero non soltanto se è soddisfatta la condizione dei 90 giorni, ma anche per una durata superiore a 90 giorni purché abbiano ottenuto il diritto di fornire una prestazione. È rilasciato loro un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione. Ottengono un titolo di soggiorno identico a quello rilasciato ai cittadini dell’UE/AELS, anche se sono cittadini di Stati terzi e nonostante l’avamprogetto sottoposto a indagine conoscitiva non preveda per essi il rilascio di una carta di soggiorno biometrica.
1R (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 apr. 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 115 del 29.4.2008, pag. 1.
2R (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giu. 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini
di paesi terzi, GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.