Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/152: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 13 pagine
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II Parte speciale
1. Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Art. 71b cpv. 1 lett. a–c
1Conformemente alle istruzioni dell’UFM, i Cantoni rilasciano una carta di soggiorno non biometrica
alle seguenti persone:
a. ai cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS;
b. ai lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS che
soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile;
c. alle persone di cui all’articolo 71a capoverso 1.
Approvazione
Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partiti: PLR.I Liberali
Cerchie interessate: ASSA, CDDGP, CDI, CP, FER, GDS, UCS, USS
CP rileva che non vi è nessun motivo giuridico valido per il quale un cittadino di Stato terzo membro di famiglia di un cittadino UE/AELS che esercita il proprio diritto alla libera circolazione sia trattato diversamente, ovvero in maniera più vantaggiosa, per quanto riguarda il titolo di soggiorno, rispetto a un cittadino di Stato terzo membro di famiglia di un cittadino svizzero. CP approva la revisione degli articoli 71b e 71d OASA.
Altra osservazione
JU rileva che il rilascio, a lungo termine, di un titolo di soggiorno non biometrico a tutti i cittadini dell’UE indurrà un aumento considerevole dell’onere lavorativo delle autorità cantonali incaricate di emanare i permessi di soggiorno. La scansione della firma e della fotografia è una procedura gravosa che allunga i termini di rilascio dei permessi. Ciò avrà conseguenze sul personale.
In questo contesto, il fatto che gli emolumenti restino invariati sarà problematico e genererà un ammanco, giacché i costi di produzione della carta dovranno essere coperti dalle autorità cantonali.