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Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 56 pagine
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2Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all’articolo 14 capoversi 2 e 3.
3Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato un visto, i dati delle categorie I, II e V-VII dell’allegato 2 possono essere consultati conformemente all’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento VIS CE20.
4Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell’appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia e i fascicoli correlati di un medesimo richiedente.
Sezione 3: Ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d’accesso centrale
Art. 17 Autorità federali autorizzate a ottenere dei dati
1Le autorità federali autorizzate a ottenere determinati dati del C-VIS in virtù dell’articolo 109a capoverso 3 lettere a-c LStr sono:
a. presso fedpol:
1. la Centrale operativa,
2. la Polizia giudiziaria federale,
3. il servizio Identificazioni internazionali;
b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione:
1. divisione acquisizione,
2. divisione analisi,
3. coordinazione lotta al terrorismo,
4. coordinazione servizio informazioni vietato,
5. coordinazione lotta all’estremismo,
6. coordinazione non-proliferazione,
7. ambito servizio degli stranieri;
c. presso il Ministero pubblico della Confederazione:
1. il servizio giuridico: per eseguire le decisioni prese dalla Corte penale del Tribunale penale federale, in particolare in applicazione dell’articolo 82 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 200721 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA),
2. il centro di competenze Assistenza giudiziaria internazionale (ECI), Protezione dello Stato, Terrorismo/Criminalità economica (Berna), Criminalità economica/Criminalità organizzata, Riciclaggio di denaro (sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo): per la lotta contro i
20Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.