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Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 56 pagine

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2Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all’articolo 14 capoversi 2 e 3.

3Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato un visto, i dati delle categorie I, II e V-VII dell’allegato 2 possono essere consultati conformemente all’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento VIS CE20.

4Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell’appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia e i fascicoli correlati di un medesimo richiedente.

Sezione 3: Ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d’accesso centrale

Art. 17 Autorità federali autorizzate a ottenere dei dati

1Le autorità federali autorizzate a ottenere determinati dati del C-VIS in virtù dell’articolo 109a capoverso 3 lettere a-c LStr sono:

a. presso fedpol:

1. la Centrale operativa,

2. la Polizia giudiziaria federale,

3. il servizio Identificazioni internazionali;

b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione:

1. divisione acquisizione,

2. divisione analisi,

3. coordinazione lotta al terrorismo,

4. coordinazione servizio informazioni vietato,

5. coordinazione lotta all’estremismo,

6. coordinazione non-proliferazione,

7. ambito servizio degli stranieri;

c. presso il Ministero pubblico della Confederazione:

1. il servizio giuridico: per eseguire le decisioni prese dalla Corte penale del Tribunale penale federale, in particolare in applicazione dell’articolo 82 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 200721 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA),

2. il centro di competenze Assistenza giudiziaria internazionale (ECI), Protezione dello Stato, Terrorismo/Criminalità economica (Berna), Criminalità economica/Criminalità organizzata, Riciclaggio di denaro (sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo): per la lotta contro i

20Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.

21 RS 142.201