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Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 56 pagine

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a. la verifica del detentore di un visto secondo l’articolo 13 non dà esito;

b. sussistono dubbi circa l’identità del detentore o circa l’autenticità del visto o del documento di viaggio;

c. occorre verificare l’identità di una persona non detentrice di un visto.

2Se la ricerca in base alle impronte digitali non dà esito oppure se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una ricerca in base ai dati seguenti:

a. nome, cognome, cognome alla nascita (cognome anteriore), sesso nonché data, luogo e Paese di nascita;

b. tipo e numero del documento di viaggio, autorità di rilascio, data di rilascio e data di scadenza.

3La ricerca prevista al capoverso 2 può essere effettuata in combinazione con la cittadinanza attuale o la cittadinanza alla nascita.

4Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità può consultare i dati delle categorie I-VII dell’allegato 2 conformemente all’articolo 20 paragrafo 2 del regolamento VIS CE.

Art. 15 Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente

1La consultazione del C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente in virtù degli articoli 9 e 21 del regolamento (CE) n. 343/200318 è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo.

2Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all’articolo 14 capoversi 2 e 3.

3Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato o prorogato un visto con data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda d’asilo, i dati delle categorie I, II, VI e VII dell’allegato 2 possono essere consultati conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 del regolamento VIS CE19.

4Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell’appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia.

Art. 16 Consultazione al fine di esaminare una domanda d’asilo

1La consultazione del C-VIS al fine di esaminare una domanda d’asilo è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo.

18 Regolamento CE n. 343/2003 del Consiglio, del 18 feb. 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, nella versione della GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

19 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.