Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine

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modo tale da far fronte a un’eventuale emergenza; ciò verrebbe a costare ai contribuenti molto più caro di quanto avviene con la prassi odierna. Il lavoro con il catalogo elettorale è inoltre delicato e richiede la massima concentrazione nonché una segretezza assoluta a causa delle informazioni sensibili. Non è quindi giustificabile demandare tali lavori a terzi o procurarsi personale temporaneo di supporto in tempi brevi.

Si nota spesso che, durante il periodo di raccolta delle firme, i comitati d’iniziativa trascinano in lungo la loro domanda per i motivi più diversi (p. es. per problemi di capacità dopo la campagna elettorale o per ragioni di opportunità a causa di un determinato sviluppo) e soltanto verso la fine del termine di raccolta cercano con rinnovati sforzi di farla passare. I comitati promotori di iniziative popolari si concentrano in primo luogo sulla propria iniziativa e spesso non sanno nemmeno dell’esistenza di altre. I servizi competenti non devono però trattare prioritariamente singole iniziative o singoli referendum a scapito di altri. È fuor di dubbio che i diritti costituzionali di promotori e firmatari di richieste popolari federali debbano essere tutelati, ma anche gli elettori che non firmano e i contribuenti, considerati la pressione in termini di costi e gli sforzi volti a risparmiare, hanno il diritto di pretendere che l’amministrazione lavori in modo economo.

Riesce a soddisfare tutte queste condizioni soltanto un disciplinamento che, anche per quanto riguarda la definizione dei termini, si ispiri all’intenzione del legislatore originario, il quale chiedeva sia l’invio tempestivo delle firme, prima della scadenza del termine di referendum, per l’attestazione del diritto di voto, sia il rinvio, senza indugio, delle firme attestate ai mittenti (art. 62 cpv. 2 e art. 70 LDP).

Un disciplinamento di questo genere non si limita a ripartire i termini di raccolta delle firme tra quanti la effettuano e i servizi competenti, ma cerca anche di creare stimoli per i primi, di evitare carichi eccessivi di lavoro ai secondi e di contribuire ad accertare la situazione probatoria. Dovrebbe lasciare ai servizi competenti secondo il diritto cantonale il margine di manovra sufficiente perché possano trattare tutte le richieste del Popolo figuranti nella raccolta delle firme, almeno in modo tale che nessuna di esse fallisca per non aver rispettato il termine costituzionale di raccolta.

1.3.4 Osservazione di votazioni

Ci si può riallacciare agli istituti di osservazione e di controllo che i Cantoni impiegano per lo spoglio dei voti (commissioni elettorali, diritto di osservazione o di rappresentanza di ogni partito nel locale di spoglio) e lasciare che i Cantoni scelgano le modalità di controllo. Quelli che hanno già introdotto una determinata modalità dovrebbero poterla mantenere. Tali modalità sono confortate da un consenso democratico e non provocano ritardi nell’accertamento dei risultati di votazioni in relazione alle quali non sono state rese verosimili eventuali irregolarità: la mobilitazione di gruppi incaricati del conteggio e del controllo soltanto perché è stato registrato un risultato risicato, infatti, non può avvenire immediatamente e comporta un importante onere in termini di tempo e denaro. Per quanto riguarda le votazioni federali in materia costituzionale occorre pensare che un risultato particolarmente risicato relativo al voto del Popolo può combinarsi con un risultato chiaro per quanto riguarda l’esito del voto nei Cantoni, cosicché un riconteggio non cambierebbe nulla. Ad esempio nelle votazioni popolari sulla revisione totale della Costituzione federale