Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine

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nel 187242, sull’iniziativa concernente l’esportazione delle armi nel 197243 o sull’adesione allo Spazio economico europeo nel 199244 il risultato del voto del Popolo si è rivelato risicato, mentre il voto dei Cantoni è sempre stato inequivocabile. Una maggioranza molto risicata per quanto riguarda il voto del Popolo può essere il risultato di votazioni dall’esito inequivocabile in molti Cantoni. L’esito della votazione popolare concernente la legge sulla pianificazione del territorio nel 197645, ad esempio, aveva evidenziato a livello nazionale una differenza fra i sì e i no del 2,2 per cento, ma soltanto il Cantone di San Gallo ha fatto registrare un risultato parziale risicato, mentre 16 Cantoni hanno ottenuto risultati parziali molto chiari con una differenza fra favorevoli e contrari del 10–50 per cento; gli uni hanno bocciato a grande maggioranza il progetto di legge, gli altri lo hanno accettato chiaramente. Risulta difficile spiegare alle persone che si sono rese disponibili per lo spoglio perché mai debbano rinunciare una seconda volta al proprio tempo libero senza che un’irregolarità concreta sia stata resa anche solo verosimile.

In questo contesto possono essere tratti insegnamenti utili dall’esperienza acquisita con le osservazioni elettorali internazionali. L’articolo 8 del documento di Copenhagen del 1990 dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa46 prevede che gli Stati membri introducano basi legali per consentire regolari osservazioni elettorali da parte dell’OSCE. Per questa ragione nei suoi rapporti conclusivi del 3 aprile 200847 e del 30 gennaio 2012 sulle osservazioni delle elezioni federali del 2007 e del 2011, l’OSCE ha raccomandato alla Svizzera di completare la propria legislazione sui diritti politici al fine di permettere esplicitamente a osservatori internazionali e nazionali neutrali di osservare le elezioni svizzere. Nel suo rapporto del 2012 l’OSCE ha completato la sua raccomandazione. Norme specifiche devono garantire un’osservazione effettiva del voto elettronico: «l’OSCE/BIDDH ribadisce la sua raccomandazione di modificare la legislazione elettorale aggiungendo una disposizione che consenta esplicitamente la presenza di osservatori internazionali e nazionali indipendenti, conformemente al paragrafo 8 del documento di Copenhagen (1990). L’aggiunta dovrebbe contenere specifiche indicazioni per un’osservazione efficace delle elezioni via Internet»48.

42 BBl 1872 II 369 seg. (ted.)

43 FF 1972 II 1194

44 FF 1993 I 115

45 FF 1976 II 1541

46 Versione italiana in FF 1991 I 837 seg.

47 http://www.osce.org > OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights > Elections > Previous Election Activities > Switzerland > Federal Elections, 21 ottobre 2007, n. IV lett. E p. 7: «While the accreditation and co-operation received by the OSCE/ODIHR EAM was most welcome, in order to fully comply with paragraph 8 of the 1990 OSCE Copenhagen Document, the electoral legislation should be amended to specifically allow for international and domestic non-partisan observers». Il rapporto non esiste in italiano.

48 http://www.osce.org > OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights > Elections > Previous Election Activities > Switzerland > Federal Elections, 23 ottobre 2011, n. XII p. 14 con un collegamento ipertestuale preciso a p. 13 nota 34: «Siehe Richtlinie Nr. 5 der Richtlinien des Europarates "Guidelines on Transpareny of E-enabled Elections"». Il rapporto non esiste in italiano.