Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine
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Costituzione federale, pretendendo un nuovo ordinamento entro il 201658. Il 27 settembre 2004, il Consiglio Nazionale ha respinto, con 109 voti contro 5759, il postulato Ruth Genner (03.3377) e il 20 marzo 2008 il postulato Waber (07.3884)60, mentre il 7 dicembre 2009 non ha dato seguito a un’iniziativa parlamentare Zisyadis (09.410)61. Il 26 novembre 2012 anche il Consiglio degli Stati ha respinto una mozione Minder (12.3711)62. Il nuovo metodo di attribuzione necessita quindi di un dibattito più ampio. La presente revisione parziale permetterà invece di adottare rapidamente nel corso della corrente legislatura i provvedimenti indispensabili per garantire il buon funzionamento del sistema elettorale.
Per lo stesso motivo il progetto non prevede neanche disposizioni d’esecuzione nel caso in cui l’iniziativa popolare «per l’elezione popolare del Consiglio federale» venisse accettata da Popolo e Cantoni, poiché in ogni caso il Consiglio federale sicuramente non potrebbe già essere eletto direttamente dal Popolo nel 2015. L’intervento necessario a livello legislativo sarebbe a tal fine troppo importante e vasto63, i termini di referendum non decorrerebbero in tempo per permettere un’elezione popolare del Consiglio federale già nel 2015 e i partiti avrebbero inoltre bisogno di un certo tempo per presentare le loro candidature. Tutto ciò non potrebbe essere attuato prima di stabilire le necessarie norme procedurali (come quella concernente la delimitazione delle minoranze linguistiche per stabilire la media geometrica).
Infine, la presente revisione non concerne le questioni connesse all’obbligo di trasparenza con procedura di controllo in materia di finanziamento dei partiti, nonché all’esame preliminare non vincolante delle iniziative popolari in merito alla loro compatibilità con il diritto internazionale e con il divieto di discriminazione. Tali questioni vanno presentate in progetti a sé stanti.
Diversi suggerimenti della Commissione OSCE di valutazione elettorale che datano del 30 gennaio 201264 concernenti i locali di votazione (dispositivi supplementari come la protezione visiva in ogni locale elettorale, l’accessibilità per i disabili ai locali elettorali, urne elettorali munite di sigilli numerati a prova di frode) e altri provvedimenti per il voto elettronico non sono quindi stati considerati in questo progetto. Per rilevare il comportamento elettorale delle donne è sufficiente la vigente base legale (art. 87 cpv. 2 LDP). Questa revisione non concerne nemmeno eventuali provvedimenti contro le manipolazioni del voto a scapito di persone debilitate dall’età, nonché il destino dei voti per corrispondenza in buste non affrancate. L’azione comune con i Cantoni, intrapresa in occasione del debriefing della Cancelleria federale dopo le elezioni del Consiglio nazionale del 2011, è da preferire a un intervento immediato sulla legislazione, poiché consente di cercare e concordare misure adeguate e proporzionate.
58 http://www.fr.ch/ww/fr/pub/index.cfm > Etat de droit / Justice > Pouvoir judiciaire > Jurisprudence > Section administrative > 2012 > n° 38.
59 Boll. Uff. 2004 N 1420-1422
60 Boll. Uff. 2008 N 470 e allegati I 367 seg.
61 Boll. Uff. 2009 N 2159-2161
62 Boll. Uff. 2012 S 948-952
63 Cfr. FF 2012 5014 seg. n. 3.3.7, commento ad art. 175 cpv. 7
64 Fonte: http://www.osce.org > OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights > Elections > Previous Election Activities > Switzerland > Federal Elections, 23 ottobre 2011