Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine

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Cantone del Ticino, su una lista che aveva ottenuto due mandati, i candidati che si erano piazzati in seconda e terza posizione avevano raccolto esattamente lo stesso numero di voti70. È stato quindi necessario procedere all’estrazione a sorte71, che si è svolta pubblicamente il 29 novembre 2011 ed è stata trasmessa alla televisione. Il risultato è stato pubblicato lo stesso giorno nel Foglio ufficiale72. Il 5 dicembre 2011 il Consiglio nazionale si è riunito nella sua nuova composizione e il candidato ticinese designato dalla sorte ha prestato giuramento. Il 2 dicembre 2011 è stato depositato un ricorso contro la decisione per sorteggio. La decisione del Consiglio di Stato del Cantone del Ticino del 20 dicembre 2011 è stata impugnata il 5 gennaio 2012 davanti al Tribunale federale, nel rispetto dei termini e tenuto conto delle ferie giudiziarie. Il 18 gennaio 2012 il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Nei considerandi è stato rilevato in modo critico il fatto che l’urgenza dei ricorsi, che nel caso di elezioni al Consiglio nazionale devono essere depositati davanti al Tribunale federale entro tre giorni (nel caso di votazioni federali entro cinque giorni) dalla ricezione della decisione contestata del Governo cantonale, sia in chiaro contrasto con la sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 100 cpv. 4 LTF)73. Le stesse considerazioni si applicano per analogia in caso di contestazione di una decisione di non riuscita di un referendum chiesto contro una legge federale urgente.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’indicazione, per tutte le candidature al Consiglio nazionale, di un numero non decrittabile calcolato in modo specifico con cifratura a senso unico (mediante funzione di hash) sulla base del nuovo numero AVS di 13 cifre, nonché del numero postale di avviamento, permette di aumentare l’efficienza e di risparmiare molto tempo, soprattutto nei periodi con forti carichi di lavoro durante gli anni elettorali. La messa a punto delle infrastrutture necessarie a livello federale non causa ulteriori costi di sviluppo (cfr. n. 1.4).

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L’indicazione, per tutte le candidature al Consiglio nazionale, di un numero non decrittabile calcolato in modo specifico con cifratura a senso unico (mediante funzione di hash) sulla base del nuovo numero AVS di 13 cifre, nonché del numero postale di avviamento, permette di aumentare l’efficienza e di risparmiare molto tempo, soprattutto nei periodi con forti carichi di lavoro durante gli anni elettorali. La messa a punto delle infrastrutture necessarie può causare ulteriori costi di sviluppo in taluni Cantoni.

In alcuni Cantoni l’accorciamento dei termini per la presentazione delle candidature renderà necessari adeguamenti legislativi. Anche l’invio anticipato del materiale

70 FF 2011 7575 seg. con note 17 e 18

71 DTF 138 II 5-12 spec. 10 seg., consid. 3.3

72 Cfr. anche FF 2011 7791‒7793

73 DTF 1C_15/2012 consid. 1.3; DTF 138 II 5-12 spec. 10 seg. consid. 3.3; Steinmann (2011) N. 16 e 17 ad art. 100; DTF 135 I 257