Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine

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Art. 47 cpv. 1bis LDP: Elezioni del Consiglio nazionale. Annuncio delle candidature anche in tutti i Cantoni con sistema maggioritario

Parallelamente a quanto previsto per il sistema di voto proporzionale (art. 32 LDP), l’articolo 47 capoverso 1bis LDP disciplina le indicazioni da pubblicare ufficialmente relative a tutte le candidature al Consiglio nazionale presentate entro il 48° giorno prima dell’elezione, anche per i Cantoni con sistema maggioritario in cui non vige l’obbligo di annunciare le candidature e non vi è la possibilità di elezione tacita. Siamo entrati in un’era in cui anche gli Svizzeri all’estero partecipano alle votazioni, e per evitare che questo loro diritto non si tramuti in farsa è necessario mettere a loro disposizione un minimo di informazioni riguardanti le candidature che sono state annunciate. Diversamente da quanto previsto nei Cantoni con sistema proporzionale, occorre indicare anche la professione, così da garantire un minimo di trasparenza.

Si rinvia per il resto al commento all’articolo 22 LDP.

Art. 62 cpv. 1 e 2 e 70 cpv. 2 LDP: Attestazioni del diritto di voto

Durante il decorso dei 100 giorni del termine di referendum occorre garantire che prima del 95° giorno il servizio competente secondo il diritto cantonale rinvii ai mittenti, munite dell’attestazione del diritto di voto, tutte le firme ricevute prima dell’81° giorno. Le firme che un comitato referendario invia dopo l’80° giorno non vanno per questo lasciate senza attestazione: poiché però non sono più coperte dalla garanzia di cui sopra, i comitati referendari sono esortati a inviare entro l’80° giorno al servizio competente tutte le firme già raccolte. In tal modo si prevengono i sovraccarichi di lavoro presso i servizi preposti all’attestazione delle firme e negli ultimi giorni del termine di referendum resta ancora il tempo per attestare le ultime sottoscrizioni raccolte.

Per quel che concerne le iniziative popolari, questi termini scaglionati con garanzia di esecuzione vanno sensibilmente prolungati. Al più tardi entro la fine del 16° mese del termine per la raccolta delle firme, il servizio competente secondo il diritto cantonale deve ritornare, munite di attestazione, tutte le firme pervenutegli prima dell’inizio del 14° mese. Anche in questo caso, le firme che un comitato d’iniziativa ha inviato dopo il 13° mese non vanno lasciate senza attestazione, ma poiché non sono più coperte dalla garanzia di cui sopra, i comitati d’iniziativa sono esortati a inviare entro la fine del 13° mese al servizio competente tutte le firme già raccolte. In tal modo si prevengono i sovraccarichi di lavoro presso i servizi preposti all’attestazione e negli ultimi giorni del termine per la raccolta delle firme resta ancora il tempo per attestare le ultime sottoscrizioni raccolte. Nello stesso tempo questi termini più lunghi applicabili alle iniziative popolari permettono di evitare, in caso di conflitto di priorità tra un’iniziativa e un referendum, la non riuscita di quest’ultimo a causa del minor tempo a disposizione per la raccolta delle firme.

Il Consiglio federale ritiene che questa regolamentazione sia chiaramente più efficace rispetto a una semplice ripartizione dei termini, poiché fa sì che sia nell’interesse di tutti i partecipanti agire in modo spedito.

La Cancelleria federale dovrà comunicare pubblicamente in forma elettronica i termini applicabili a tutti i referendum e iniziative in corso, in modo che i servizi competenti secondo il diritto cantonale e i comitati referendari e d’iniziativa possano