Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine

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Art. 24 cpv. 3 lett. b LDP: Sgravio amministrativo per i partiti

Soltanto la possibilità di esigere indicazioni più precise sui candidati (cfr. commento all’art. 22 LDP) consentirà un maggior sgravio amministrativo dei partiti iscritti nel registro dei partiti politici e già rappresentati in Consiglio nazionale. Essi non saranno infatti più obbligati a fornire un numero minimo di firme di elettori se presenteranno più di una proposta in un unico Cantone (art. 24 cpv. 3 lett. b LDP). In tal modo si esaudisce un desiderio più volte espresso da cerchie partitiche in Parlamento.

Art. 29 cpv. 4, 32a, 36 e 38 cpv. 2 LDP: Ottenimento di un numero AVS crittografato (mediante funzione di hash) e conseguenze in caso di candidature plurime

L’ottenimento ufficiale, per tutti i candidati, di un numero non decrittabile calcolato in modo specifico con cifratura a senso unico (mediante funzione di hash) sulla base del nuovo numero AVS di 13 cifre (art. 22 cpv. 2‒4 LDP) può richiedere più tempo di quello a disposizione per stabilire le proposte di candidatura. Poiché le circostanze, come visto, sono profondamente cambiate, i metodi convenzionali per impedire le candidature plurime (cfr. n. 1.3.1.2) non sono più sufficienti. L’urgenza di preparare le schede di voto non permette ritardi. Al fine di garantire il corretto svolgimento del sistema di voto proporzionale qualora una candidatura plurima fosse scoperta troppo tardi, l’autorità competente (l’autorità elettorale cantonale, in caso di candidatura plurima all’interno di un Cantone, o la Cancelleria federale, in caso di candidatura plurima su liste di Cantoni diversi) pubblica tale candidatura plurima nel Foglio ufficiale cantonale e nel Foglio federale, in modo che in occasione del conteggio dei voti i nomi dei candidati plurimi siano stralciati da tutte le schede (analogamente a quanto avviene quando più di due nomi figurano sulla stessa scheda; art. 32a, 36 e 38 cpv. 2 LDP). In tal modo i partiti non perderanno neanche un singolo voto. Se il nome di una persona la cui candidatura è stata annullata figura su una scheda con denominazione, la linea diventata bianca corrisponde a un suffragio di complemento per la lista in questione; se invece la scheda non ha una denominazione, la linea diventata bianca equivale a un voto non emesso. Nemmeno ai candidati è fatto un torto, poiché nessuna delle loro candidature plurime ha potuto essere presentata senza la loro firma manoscritta.

Art. 32 cpv. 2 LDP: Pubblicazione delle liste da parte della Cancelleria federale

Questa disposizione va adeguata all’articolo 22 capoverso 2 LDP (indicazione più precisa dei nomi e rinuncia all’indicazione della professione).

Art. 33 cpv. 2 LDP: Elezioni del Consiglio nazionale. Consegna del materiale di voto

Il fatto che il termine per la presentazione delle proposte di candidatura cada nel mese di agosto (art. 21 cpv. 1 LDP) permetterà di distribuire il materiale di voto agli aventi diritto analogamente a quanto avviene per le votazioni popolari, ossia durante la quart’ultima settimana prima dell’elezione (art. 33 cpv. 2 LDP). Questa modifica si impone, al fine di evitare che la sempre più frequente abitudine di prendere vacanze in autunno comporti un aumento dell’assenteismo elettorale.