Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine

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in ogni momento informarsi in merito ai diversi termini e alla loro importanza per un’iniziativa o un referendum.

Art. 85 LDP: Osservazione di votazioni

Ai Cantoni va lasciato margine di manovra: l’organizzazione dei conteggi diverge infatti fortemente da Cantone a Cantone e una regolamentazione unitaria a livello federale non potrebbe tenere conto di tali differenze. Il margine d’azione necessario va creato anche per evitare che l’osservazione possa trasformarsi in operazioni che influenzano il voto. Nonostante le peculiarità cantonali, né il segreto dell’urna né il regolare svolgimento dello scrutinio possono essere messi in questione.

Per preservare la propria affidabilità in qualità di parte contraente di accordi internazionali, la Svizzera rispetta i trattati conclusi e le dichiarazioni multilaterali, senza che debba assumersi questo impegno attraverso l’emanazione di una disposizione legale specifica. È tuttavia possibile tenere conto in modo adeguato delle esigenze dell’OSCE, anche se non appare opportuno che la pertinente regolamentazione si limiti a tale organizzazione internazionale: se si decide di legiferare, lo si farà redigendo una norma generale e astratta, al fine di consentire in linea di principio le osservazioni di elezioni anche da parte di altre organizzazioni, a prescindere dalla loro natura giuridica, purché sulla base del loro scopo e della loro attività dispongano delle qualifiche necessarie per svolgere un simile compito.

Art. 87 cpv. 1 e 1bis LDP: Statistica su votazioni ed elezioni

Soprattutto per quel che concerne le statistiche relative al panachage stilate dall’Ufficio federale di statistica, verso le quali partiti e candidati hanno mostrato un forte interesse e che quindi sono tenute da lungo tempo, l’articolo 87 capoversi 1 e 1bis crea una base legale, in seguito ai dubbi espressi quanto all’adeguatezza dei fondamenti giuridici esistenti.

Art. 46 cpv. 2 LTF

Secondo l’articolo 46 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200569 sul Tribunale federale (LTF), i termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso di ogni anno civile (lett. b) e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (lett. c).

Nella sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie non è mai stato tenuto conto del fatto che per i ricorsi in materia di votazioni ed elezioni sono previsti termini più brevi (art. 100 cpv. 3 lett. b e cpv. 4 LTF): in alcuni casi importanti tale particolarità è stata trascurata. Ciò è da ricondurre a un’inavvertenza del legislatore. A differenza del termine ricorsuale più breve previsto in ambito di esecuzione cambiaria (art. 100 cpv. 3 lett. a LTF), per lo stesso termine abbreviato applicato ai ricorsi in materia di votazioni federali e per il termine ancora più breve applicato ai ricorsi in materia di elezioni al Consiglio nazionale non è prevista alcuna eccezione alla sospensione dei termini. Ciò può comportare conseguenze gravi, come dimostra quanto avvenuto nel 2011 in occasione delle elezioni al Consiglio nazionale. Nel

69 RS 173.110