Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine

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Art. 13 cpv. 3 LDP: Riconteggio in caso di risultato molto risicato?

La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale non ha voluto seguire il Tribunale federale nel suo tentativo di equiparare a un’irregolarità il risultato molto risicato di una votazione (cfr. n. 1.1.3)68. Essa ha preferito rispettare la volontà del legislatore storico, secondo cui i riconteggi successivi devono aver luogo soltanto in presenza di indizi fondati di irregolarità. La Commissione vuole assicurarsi che anche in futuro i riconteggi siano limitati a tali casi. Tenuto conto della decisione del Tribunale federale, è opportuno sancire espressamente questa regola in una legge.

Occorre inoltre creare una nuova base legale per l’osservazione delle operazioni di voto (cfr. il commento all’art. 85 LDP).

Art. 21 cpv. 1 LDP: Elezioni del Consiglio nazionale. Presentazione delle proposte di candidatura

L’articolo 21 capoverso 1 LDP stabilisce che il termine per la presentazione delle proposte di candidatura è il mese di agosto: non sarà pertanto più possibile depositare validamente proposte in settembre. Alcuni Cantoni dovranno adeguare le loro disposizioni d’esecuzione. Questo provvedimento permetterà in compenso di distribuire il materiale per la votazione con un maggior anticipo, ciò che rappresenta sicuramente un vantaggio per gli elettori (art. 33 cpv. 2 LDP).

Art. 22 cpv. 2‒4 LDP: Elezioni del Consiglio nazionale. Indicazioni più precise sui candidati

Per risolvere i problemi evocati al n. 1.3.1 si rende necessaria una modifica legislativa. In futuro, esclusivamente al fine di impedire le candidature plurime o le candidature di persone che non hanno la cittadinanza svizzera, ai candidati all’elezione in Consiglio nazionale sarà richiesto, quale condizione di validità della loro candidatura, di autorizzare l’ottenimento di un numero non decrittabile calcolato in modo specifico con cifratura a senso unico (mediante funzione di hash) sulla base del nuovo numero AVS di 13 cifre e di indicare il numero postale di avviamento dei loro luoghi d’origine (art. 22 cpv. 2‒4 LDP). Tale numero è univoco e consente un controllo immediato e sicuro tramite elaborazione elettronica dei dati. Agli impiegati della Confederazione sarà inoltre richiesto che si facciano chiaramente identificare come tali e che non si celino dietro a titoli accademici o altro. Sulla base della sua facoltà di impartire istruzioni all’Amministrazione federale, il Consiglio federale potrà disciplinare questi provvedimenti a livello di ordinanza. Dell’ottenimento dei numeri AVS crittografati dovranno essere incaricati i Cantoni, poiché altrimenti i rappresentanti di una lista verrebbero a conoscenza del numero AVS dei candidati, violando così il diritto di questi ultimi alla protezione della loro personalità e dei loro dati. Si può rinunciare all’obbligo di indicare la professione: per offrire un’informazione più completa all’elettorato i candidati saranno liberi di menzionare spontaneamente la professione da loro esercitata.

68 DTF 136 II 132