Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine
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Art. 13 cpv. 3 (nuovo)
3 I voti di una votazione popolare federale devono essere ricontati a livello nazionale, anche senza la prova che si siano prodotte irregolarità, se nella determinazione del risultato:
a. la maggioranza dei Cantoni non è decisiva, e
b. la differenza tra il numero dei sì e il numero dei no a livello nazionale è
inferiore allo 0,5 per mille degli aventi diritto di voto.
Questo disciplinamento avrebbe il vantaggio di essere conciso sotto il profilo legislativo. Il riconteggio ivi contemplato avrebbe per contro lo svantaggio di ritardare notevolmente l’esito definitivo della votazione. I risultati ufficiali finali provvisori forniti la sera della votazione sono infatti generalmente viziati da inesattezze, e la sera tardi o nei giorni seguenti spesso si procede a lievi aggiustamenti. Un Comune, ad esempio, può aver erroneamente invertito la comunicazione dei sì e dei no, oppure lungo i confini linguistici possono insinuarsi errori di trasmissione durante le comunicazioni telefoniche. Nel corso del pomeriggio della votazione non è assolutamente possibile accertare questi errori, poiché vengono comunicati unicamente i sì e i no, ma per motivi di tempo non le schede bianche e nulle e nemmeno il numero totale delle schede pervenute. Per esperienza, a livello nazionale tra i risultati provvisori della votazione e quelli definitivi vi è di regola una differenza da 1000 a 2000 voti.
Ma anche se come punto di riferimento si considerano i risultati finali provvisori comunicati ufficialmente, un esito particolarmente risicato a livello federale è individuabile soltanto la sera della votazione, una volta giunti anche i risultati parziali dei Cantoni più popolosi. A quel momento il personale di milizia impiegato diffusamente soprattutto nella Svizzera centro-orientale ha però concluso da tempo il suo lavoro di spoglio ed è tornato a casa. In questo caso quindi il riconteggio dovrebbe essere effettuato dai soli impiegati dell’amministrazione, a meno che il personale di milizia non venga mobilitato una seconda volta. Nei due casi un riconteggio da organizzare a livello nazionale potrebbe essere effettuato al più presto un mese dopo il voto.
Variante B
In caso di differenza minima tra i sì e i no su scala cantonale si potrebbe pertanto applicare una seconda variante:
Art. 13 cpv. 3 (nuovo)
3 I voti di una votazione popolare federale devono essere ricontati, anche senza la prova che si siano prodotte irregolarità, in ogni Cantone in cui la differenza tra i sì e i no è inferiore a:
a. 50, nei Cantoni che hanno diritto a un solo seggio in Consiglio nazionale;
b. 100, nei Cantoni che hanno diritto da 2 a 10 seggi in Consiglio nazionale;
c. 200, nei Cantoni che hanno diritto da 11 a 20 seggi in Consiglio naziona-
le;
d. 400, nei Cantoni che hanno diritto a più di 20 seggi in Consiglio naziona-
le.