Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine

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Questo disciplinamento sarebbe chiaramente più casistico e meno elegante della variante 1 (svantaggio), ma molto più immediato e facile da applicare rispetto alla prima variante, almeno per determinati Cantoni che contano sul lavoro di milizia (vantaggio). Il personale di milizia degli uffici di voto mobilitato a livello comunale non sarebbe costretto a rimanere per ore nei locali di voto in attesa dell’annuncio di cessata allerta da parte di Berna. Nei Cantoni in cui lo spoglio si conclude già alle 14 (come GL, AR e AG), l’ufficio di voto cantonale potrebbe togliere l’allerta già molto prima e in tutti i Cantoni questa comunicazione potrebbe avvenire poco tempo dopo la fine dei lavori di spoglio comunali. In tal modo per ogni domenica di votazione sarebbe possibile risparmiare diverse migliaia di ore di presenza di persone trattenute per lo più inutilmente: un argomento decisivo per l’accettazione del disciplinamento. Non si può però nascondere che sul piano nazionale l’omogeneità dei risultati delle votazioni è relativamente rara, e questo rappresenta uno svantaggio: per questa ragione risultati cantonali molto chiari (ma appunto parzialmente contradditori) possono sfociare complessivamente in un risultato federale particolarmente risicato. In caso di semplici votazioni costituzionali questo rischio può ridursi notevolmente grazie a una maggioranza dei Cantoni, soprattutto laddove quest’ultima sancisce la bocciatura di un progetto anche se accettato dalla maggioranza del Popolo; nel caso delle votazioni in cui occorre scegliere tra un’iniziativa popolare e un controprogetto, tuttavia, questa attenuazione del rischio viene meno, in particolare in relazione alla domanda risolutiva. Complessivamente anche con questa variante non si può escludere che in un secondo tempo le autorità federali debbano ordinare un riconteggio.

Combinazione delle due varianti

Quest’ultima considerazione potrebbe suggerire una combinazione delle due varianti. Ne risulterebbe il seguente disciplinamento:

Art. 13 cpv. 3 e 4 (nuovi)

3 I voti di una votazione popolare federale devono essere ricontati, anche senza la prova che si siano prodotte irregolarità:

a. su ordine dell’ufficio di voto cantonale, nei Cantoni in cui la differenza tra

i sì e i no è inferiore a:

1. 50, nei Cantoni che hanno diritto a un solo seggio in Consiglio nazionale;

2. 100, nei Cantoni che hanno diritto da 2 a 10 seggi in Consiglio nazionale;

3. 200, nei Cantoni che hanno diritto da 11 a 20 seggi in Consiglio nazionale;

4. 400, nei Cantoni che hanno diritto a più di 20 seggi in Consiglio nazionale.

b. su ordine della Cancelleria federale, in tutti i Cantoni se

1. la maggioranza dei Cantoni non è decisiva, e

2. la differenza tra il numero dei sì e il numero dei no a livello nazionale è inferiore allo 0,5 per mille degli aventi diritto di voto.

4 Il risultato del riconteggio è vincolante, sempreché non siano rese verosimili irregolarità.