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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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Art. 71 Obiettivo di emissione fissato in modo standard

1 Può chiedere che un obiettivo sia fissato in modo standard un’impresa esentata dalla tassa sul CO2 nel periodo 2008–2012 e che chiede di beneficiare senza interruzioni della stessa esenzione dal 2013.

2 Nel fissare in modo standard l’obiettivo di emissione si determina la quantità di gas serra che l’impresa può emettere al massimo entro la fine del 2020. Tale obiettivo è calcolato sulla base di un percorso di riduzione lineare.

3 Il percorso di riduzione è stabilito secondo l’allegato 8.

Art. 72 Obiettivo di riduzione basato su provvedimenti

1 Un’impresa che, generalmente, emette ogni anno una quantità inferiore a 1500 tonnellate di CO2eq può chiedere che il suo obiettivo di riduzione sia fissato sulla base di provvedimenti.

2 Questo obiettivo di riduzione comprende la quantità di emissioni di gas serra che l’impresa deve ridurre entro il 2020 attraverso provvedimenti.

3 L’obiettivo di riduzione si rifà all’articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO2 e:

a. allo stato della tecnica utilizzata nell’impresa;

b. al potenziale di riduzione rimanente;

c. all’economicità dei possibili provvedimenti di limitazione dei gas serra;

d. alla quota di energia elettrica prodotta che viene utilizzata al di fuori dell’impresa;

e. all’ammontare delle tasse sul CO2 che possono essere risparmiate.

Art. 73 Domanda di esenzione dalla tassa

1 La domanda di esenzione dalla tassa deve essere presentata all’UFAM entro il 1° settembre dell’anno precedente. Su richiesta, l’UFAM può prorogare adeguatamente tale termine.

2 La domanda deve contenere indicazioni in merito:

a. al settore economico in cui opera l’impresa;

b. alle effettive emissioni di gas serra e alle quantità prodotte nell’ultimo biennio;

c. all’obiettivo di emissione o di riduzione perseguito secondo gli articoli 70– 72.

3 La domanda presentata da imprese che chiedono una fissazione individuale di un obiettivo di emissione o, basata su provvedimenti, di un obiettivo di riduzione, deve contenere anche indicazioni in merito:

a. allo stato della tecnica utilizzata nell’impresa;

b. ai provvedimenti già realizzati per la limitazione dei gas serra e alla loro efficacia;