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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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a. numeri di conto;

b. nomi, indirizzi e numeri di telefono delle persone designate all’articolo 61; e

c. diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni per ogni conto.

Capitolo 5: Esenzione dalla tassa sul CO2 per le imprese con impegno di riduzione

Art. 69 Requisiti

1 Un’impresa è esentata dalla tassa sul CO2 in conformità con l’articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2 se:

a. svolge un’attività indicata all’allegato 5;

b. emette gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO2eq l’anno; e

c. si impegna a ridurre le emissioni di gas serra in base a uno dei seguenti obiettivi:

1. obiettivo di emissione fissato individualmente;

2. obiettivo di emissione fissato in modo standard;

3. obiettivo di riduzione basato su provvedimenti.

2 Diverse imprese indicate al capoverso 1, caratterizzate da un impegno congiunto a ridurre le emissioni di CO2, sono considerate come un’impresa.

Art. 70 Obiettivo di emissione fissato individualmente

1 Nel fissare individualmente l’obiettivo di emissione si determina la quantità massima di gas serra che l’impresa può emettere entro la fine del 2020. Tale obiettivo è calcolato sulla base di un percorso di riduzione lineare.

2 Il percorso di riduzione si rifà all’articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO2 e:

a. alle effettive emissioni di gas serra dell’impresa nell’ultimo biennio;

b. alla quota di energia elettrica prodotta che viene utilizzata al di fuori dell’impresa;

c. allo stato della tecnica utilizzata nell’impresa;

d. ai provvedimenti già realizzati per la limitazione dei gas serra e alla loro efficacia;

e. al potenziale di riduzione rimanente;

f. all’economicità dei possibili provvedimenti di limitazione dei gas serra;

g. all’ammontare delle tasse sul CO2 che possono essere risparmiate.