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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine
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a. numeri di conto;
b. nomi, indirizzi e numeri di telefono delle persone designate all’articolo 61; e
c. diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni per ogni conto.
Capitolo 5: Esenzione dalla tassa sul CO2 per le imprese con impegno di riduzione
Art. 69 Requisiti
1 Un’impresa è esentata dalla tassa sul CO2 in conformità con l’articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2 se:
a. svolge un’attività indicata all’allegato 5;
b. emette gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO2eq l’anno; e
c. si impegna a ridurre le emissioni di gas serra in base a uno dei seguenti obiettivi:
1. obiettivo di emissione fissato individualmente;
2. obiettivo di emissione fissato in modo standard;
3. obiettivo di riduzione basato su provvedimenti.
2 Diverse imprese indicate al capoverso 1, caratterizzate da un impegno congiunto a ridurre le emissioni di CO2, sono considerate come un’impresa.
Art. 70 Obiettivo di emissione fissato individualmente
1 Nel fissare individualmente l’obiettivo di emissione si determina la quantità massima di gas serra che l’impresa può emettere entro la fine del 2020. Tale obiettivo è calcolato sulla base di un percorso di riduzione lineare.
2 Il percorso di riduzione si rifà all’articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO2 e:
a. alle effettive emissioni di gas serra dell’impresa nell’ultimo biennio;
b. alla quota di energia elettrica prodotta che viene utilizzata al di fuori dell’impresa;
c. allo stato della tecnica utilizzata nell’impresa;
d. ai provvedimenti già realizzati per la limitazione dei gas serra e alla loro efficacia;
e. al potenziale di riduzione rimanente;
f. all’economicità dei possibili provvedimenti di limitazione dei gas serra;
g. all’ammontare delle tasse sul CO2 che possono essere risparmiate.