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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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c. ai provvedimenti per la limitazione dei gas serra tecnicamente ed economicamente possibili, con una valutazione dell’impatto e una stima dei costi.

4 L’UFAM può chieder la presentazione di:

a. un piano di monitoraggio che indichi il metodo impiegato per la misurazione e il calcolo delle emissioni di gas serra;

b. ulteriori dati, se gli servono per decidere in merito all’esenzione dalla tassa.

Art. 74 Decisione in merito all’esenzione dalla tassa

L’UFAM statuisce sull’esenzione dalla tassa mediante decisione.

Art. 75 Miglioramenti dei prodotti al di fuori dei propri impianti di produ-

zione

1 Le riduzioni di emissioni realizzate da un’impresa al di fuori dei propri impianti di produzione grazie a miglioramenti dei prodotti possono, su domanda dell’impresa stessa, essere computate all’adempimento del suo impegno, se:

a. soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4; e

b. sono in diretta relazione con l’attività dell’impresa.

2 Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 5–10.

Art. 76 Rapporto di monitoraggio

1 L’impresa presenta annualmente all’UFAM entro il 31 marzo dell’anno successivo un rapporto di monitoraggio. Questo rapporto contiene:

a. indicazioni sull’evoluzione delle emissioni di gas serra;

b. indicazioni sull’evoluzione delle quantità prodotte;

c. una contabilità dei combustibili;

d. una descrizione dei provvedimenti attuati per la limitazione dei gas serra;

e. indicazioni su eventuali scostamenti dal percorso di riduzione o dall’obiettivo di riduzione, le relative motivazioni e i provvedimenti correttivi previsti.

2 I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti.

3 L’UFAM può chiedere ulteriori indicazioni se gli servono per il monitoraggio.

Art. 77 Adeguamento dell’obiettivo di emissione

1 L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione se, per tre anni successivi, le effettive emissioni di gas serra dell’impresa sono state ogni anno superiori o inferiori di almeno il 15 per cento rispetto al percorso di riduzione a seguito di un cambiamento sostanziale e duraturo delle quantità prodotte o del mix del prodotto.