Progetto
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 23Fedlex · Progetto
2 L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione retroattivamente all’inizio dell’anno in cui per la prima volta le emissioni sono state superiori o inferiori di almeno il 15 per cento rispetto al percorso di riduzione.
3 Nell’adeguare, l’UFAM tiene conto dei criteri di cui all’articolo 70 capoverso 2.
Art. 78 Adeguamento dell’obiettivo di riduzione basato su provvedimenti
1 L’UFAM adegua l’obiettivo di riduzione basato su provvedimenti se l’impresa modifica in modo sostanziale e duraturo le quantità prodotte o il mix del prodotto.
2 L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione retroattivamente all’inizio dell’anno in cui per la prima volta le quantità prodotte o il mix del prodotto sono stati sostanzialmente modificati.
3 Nell’adeguare, l’UFAM tiene conto dei criteri di cui all’articolo 72 capoverso 3.
Art. 79 Adempimento dell’impegno di cui all’articolo 69 capoverso 1 lette-
ra c
1 L’impegno di cui all’articolo 69 lettera c è adempiuto se l’impresa ha raggiunto entro il 2020 l’obiettivo di emissione o l’obiettivo di riduzione fissato.
2 Il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni che un’impresa può consegnare per compensare il mancato raggiungimento dell’obiettivo di emissione o di riduzione, è calcolata come segue:
a. per le imprese già assoggettate negli anni 2008–2012 a un impegno riduzione: l’8 per cento del quintuplo delle emissioni di CO2 ammesse come media annuale in questo periodo, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo, purché l’impresa non li abbia usati per compensare il mancato raggiungimento del suo obiettivo;
b. per le imprese e i gas serra restanti: il 4,5 per cento delle effettive emissioni di gas serra degli anni 2013–2020.
3 Per le imprese esentate soltanto temporaneamente negli anni 2013–2020 dalla tassa sul CO2, il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni è ridotto proporzionalmente a questo lasso di tempo.
Art. 80 Mancato rispetto dell’impegno
1 Se un’impresa non adempie al suo impegno, l’UFAM decide di applicare la sanzione di cui all’articolo 32 della legge sul CO2.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione. In caso di pagamento tardivo viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento.
3 Gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull’imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
17 RS 641.61