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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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Art. 64 Trasferimento

1 I diritti di emissione e i certificati di riduzione delle emissioni possono essere scambiati liberamente.

2 I titolari di una procura sul conto e la persona incaricata di convalidare le transazioni hanno diritto a un accesso protetto al Registro dello scambio di quote di emissioni.

3 Per ogni ordine di trasferimento di diritti di emissione o di certificati di riduzione delle emissioni i titolari di una procura indicano il conto di provenienza e il conto di destinazione, nonché il tipo e la quantità di diritti di emissione o di certificati di riduzione delle emissioni da trasferire.

4 I diritti di emissione o i certificati di riduzione delle emissioni vengono trasferiti quando la persona incaricata di convalidare le transazioni approva il trasferimento.

5 Il trasferimento è effettuato secondo una procedura standardizzata.

Art. 65 Tenuta del Registro

1 L’UFAM tiene il Registro dello scambio di quote di emissioni in formato elettronico e verbalizza ogni trasferimento.

2 L’UFAM garantisce in qualsiasi momento, sulla base dei verbali relativi ai trasferimenti, la possibilità di risalire a tutti gli elementi essenziali di ogni trasferimento.

3 Oltre alle indicazioni e ai documenti inoltrati al momento dell’apertura del conto, l’UFAM può esigere in ogni momento ulteriori indicazioni o documenti giustificativi se ciò è necessario alla gestione sicura del Registro dello scambio di quote di emissioni.

Art. 66 Esclusione della responsabilità

La Confederazione non risponde dei danni causati da un trasferimento non corretto dei diritti di emissione o dei certificati di riduzione delle emissioni, da un accesso limitato al Registro dello scambio di quote di emissioni o da un utilizzo abusivo del Registro da parte di terzi.

Art. 67 Sanzioni

1 In caso di violazione delle disposizioni relative al Registro dello scambio di quote di emissioni, l’UFAM blocca l’accesso agli utenti o ai conti in questione.

2 L’accesso agli utenti e ai conti rimane bloccato finché le esigenze della presente ordinanza non sono nuovamente soddisfatte.

Art. 68 Protezione dei dati

1 I dati iscritti nel Registro sono pubblicati elettronicamente, a meno che interessi preponderanti non si oppongano alla pubblicazione.

2 Il Registro comprende le seguenti categorie di dati: