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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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b. immediatamente in merito alla presentazione di domande di autorizzazione per la costruzione e la gestione di centrali con una potenza complessiva di almeno 1 MW.

Capitolo 7: Compensazione per i carburanti

Art. 89 Obbligo di compensazione

1 Chiunque immette in consumo carburanti secondo l’allegato 9 è soggetto all’obbligo di compensazione. Per immissione in consumo si intende anche ogni correzione o rettifica sistematica con conversione da gas naturale usato come combustibile in gas naturale usato come carburante.

2 L’obbligo di cui al capoverso 1 non si applica alle persone che immettono in consumo quantità di carburanti la cui utilizzazione energetica comporta emissioni inferiori a 7000 tonnellate di CO2.

3 I carburanti completamente esentati dall’imposta sugli oli minerali conformemente all’articolo 17 della legge federale del 21 giugno 199619 sull’imposizione degli oli minerali non sono soggetti all’obbligo di compensazione.

Art. 90 Raggruppamenti di compensazione

1 Le persone soggette all’obbligo di compensazione possono chiedere all’UFAM entro il 30 novembre dell’anno precedente di essere trattate alla stregua di raggruppamenti di compensazione.

2 Un raggruppamento di compensazione ha i diritti e gli obblighi di una singola persona soggetta all’obbligo di compensazione.

3 Un raggruppamento di compensazione deve designare un rappresentante.

Art. 91 Aliquota di compensazione

1 L’aliquota di compensazione si basa sulla quota delle emissioni di CO2 generate nell’utilizzazione energetica dei carburanti immessi in consumo nell’anno in questione.

2 L’aliquota di compensazione ammonta:

a. per gli anni 2014 e 2015, all’1 per cento;

b. per gli anni 2016 e 2017, al 4 per cento;

c. per gli anni 2018 e 2019, al 7 per cento;

d. per l’anno 2020, al 10 per cento.

3 Le emissioni di CO2 dei diversi carburanti sono calcolate in base ai fattori di emissione ai sensi dell’allegato 9.

19 RS 641.61