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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine
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Art. 92 Misure di compensazione ammesse
1 Le misure ammesse per l’adempimento dell’obbligo di compensazione sono:
a. progetti condotti autonomamente dalla persona soggetta all’obbligo di compensazione al fine di ridurre le emissioni in Svizzera, purché tali progetti siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 4;
b. la consegna di attestati comprovanti le riduzioni delle emissioni ottenute in Svizzera.
2 Ai progetti condotti autonomamente si applicano per analogia gli articoli 5–10.
Art. 93 Rapporto di monitoraggio
1 La persona soggetta all’obbligo di compensazione presenta annualmente all’UFAM entro il 1° giugno un rapporto di monitoraggio per approvazione.
2 Il rapporto di monitoraggio contiene:
a. indicazioni concernenti le quantità di carburanti immessi in consumo nell’anno precedente;
b. un documento comprovante le tonnellate di CO2 compensate;
c. indicazioni concernenti i costi di ogni tonnellata di CO2 compensata.
3 Se la persona soggetta all’obbligo di compensazione adempie al suo obbligo di compensazione attraverso progetti condotti autonomamente per la riduzione delle emissioni in Svizzera, il rapporto di monitoraggio deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 8.
4 Se il rapporto di monitoraggio non soddisfa le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3, l’UFAM concede alla persona soggetta all’obbligo di compensazione una proroga adeguata per una corretta esecuzione.
Art. 94 Termine
1 La persona soggetta all’obbligo di compensazione adempie al suo obbligo di compensazione annualmente entro il 1° giugno in funzione delle quantità di carburanti indicate nel rapporto di monitoraggio.
2 Se dalla rettifica di cui all’articolo 93 capoverso 4 risulta che devono essere compensate altre tonnellate di CO2, l’UFAM concede alla persona soggetta all’obbligo di compensazione una proroga adeguata.
Art. 95 Mancato rispetto dell’obbligo di compensazione
1 Se la persona soggetta all’obbligo di compensazione non a tale obbligo entro il termine stabilito, l’UFAM decide di applicare la sanzione di cui all’articolo 28 della legge sul CO2.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla data di comunicazione della decisione. In caso di pagamento tardivo viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento.