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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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Art. 98 Prova del versamento della tassa

Chi commercia in combustibili di cui all’articolo 96 deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti l’aliquota applicata per la tassa.

Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO2

Art. 99 Principio

Imprese e persone esentate dalla tassa sul CO2 possono chiedere la restituzione di questa tassa.

Art. 100 Diritto alla restituzione

La tassa sul CO2 già versata è restituita su domanda a:

a. imprese SSQE;

b. gestori di centrali;

c. persone che fanno uso di combustibili non impiegati a scopi energetici;

d. imprese con impegno di riduzione.

Art. 101 Domanda di restituzione

1 La domanda di restituzione deve essere presentata all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) nella forma prescritta da quest’ultima.

2 La domanda deve contenere:

a. l’elenco dettagliato delle tasse sul CO2 versate;

b. le fatture relative alle tasse sul CO2 versate;

c. la quantità e il tipo dei combustibili acquistati;

d. l’aliquota applicata per la tassa sul CO2.

3 L’AFD può chiedere ulteriori documenti di prova se le servono per la restituzione della tassa.

Art. 102 Periodicità della restituzione

1 Una domanda di restituzione può essere riferita a un periodo di tempo compreso tra uno e 12 mesi.

2 La domanda di restituzione deve essere inoltrata entro il 30 giugno per le tasse sul CO2 pagate l’anno precedente o riguardanti l’esercizio chiuso l’anno precedente.

3 Il diritto alla restituzione si estingue qualora la domanda non venga inoltrata entro il termine stabilito. In singoli casi, l’AFD può prevedere la restituzione della tassa sul CO2 se il richiedente non ha osservato, senza sua colpa, il termine.