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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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3 I certificati di riduzione delle emissioni mancanti vanno consegnati entro il 1° giugno dell’anno successivo.

4 Gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199620 sull’imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.

Capitolo 8: Tassa sul CO2

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 96 Oggetto della tassa

Sono sottoposte alla tassa sul CO2 la produzione, l’estrazione e l’importazione di:

a. carbone;

b. altri combustibili in conformità all’articolo 2 capoverso 1 della legge sul CO2, purché siano assoggettati all’imposta sugli oli minerali di cui alla legge federale del 21 giugno 199621 sull’imposizione degli oli minerali.

Art. 97 Aliquota della tassa

1 L’aliquota della tassa è aumentata come segue:

a. a partire dal 1° gennaio 2014: a 60 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2013 le emissioni di CO2 dovute ai combustibili sono state superiori all’80 per cento di quelle del 1990;

b. a partire dal 1° gennaio 2016:

1. a 72 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2014 le emissioni di CO2 dovute ai combustibili sono state superiori al 75 per cento di quelle del 1990,

2. a 84 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2014 le emissioni di CO2 dovute ai combustibili sono state superiori al 79 per cento di quelle del 1990;

c. a partire dal 1° gennaio 2018:

1. a 96 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2016 le emissioni di CO2 dovute ai combustibili sono state superiori al 72 per cento di quelle del 1990,

2. a 120 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2016 le emissioni di CO2 dovute ai combustibili sono state superiori al 77 per cento di quelle del 1990.

2 La tassa sul CO2 è riscossa applicando la tariffa riportata nell’allegato 10.

3 Il DATEC adegua l’allegato 10 in funzione dell’aumento dell’aliquota della tassa.

20 RS 641.61

21 RS 641.61