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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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Art. 103 Importo minimo ed emolumento sull’importo della restituzione

1 L’importo della restituzione è pagato soltanto se ammonta ad almeno 100 franchi per domanda.

2 Per ogni domanda è riscosso, sull’importo della restituzione, un emolumento del 5 per cento, pari ad almeno 50 franchi e non superiore a 1000 franchi.

Art. 104 Rinvio della restituzione

Se un’impresa viola gli obblighi di collaborazione stabiliti dalla presente ordinanza, l’AFD può, d’intesa con l’UFAM, rinviare la restituzione della tassa sul CO2.

Art. 105 Conservazione dei documenti

Tutti i documenti necessari per la restituzione devono essere conservati per un periodo di cinque anni e devono essere presentati, su richiesta, all’AFD.

Capitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO2

Sezione 1: Aiuti finanziari globali per il risanamento energetico degli edifici

Art. 106 Diritto ai contributi

1 La Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali secondo l’articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge sul CO2 (aiuti finanziari) al fine di agevolare l’adozione di provvedimenti volti al risanamento energetico di edifici esistenti e in particolare a migliorare l’isolamento termico dell’involucro degli edifici.

2 L’agevolazione finanziaria si estende anche agli edifici riscaldati con energie non fossili. Gli edifici che finora non sono stati riscaldati ne sono esclusi.

3 La Confederazione può concedere gli aiuti finanziari anche a una rappresentanza di più Cantoni, purché questi ultimi l’abbiano validamente autorizzata.

Art. 107 Indicazioni del Cantone

Il Cantone che intende ottenere un aiuto finanziario dalla Confederazione deve fornire all’UFAM indicazioni concernenti:

a. la riduzione stimata di CO2 che può essere presumibilmente ottenuta grazie ai provvedimenti per la durata dell’accordo programmatico;

b. la pianificazione dell’attuazione del programma.

Art. 108 Accordo programmatico

1 In base alle indicazioni di cui all’articolo 107, l’UFAM e l’UFE concludono con il Cantone un accordo programmatico finalizzato alla concessione dell’aiuto finanziario.