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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

a. l’obiettivo del programma;

b. la prestazione del Cantone;

c. il contributo globale erogato dalla Confederazione;

d. il controlling;

e. la comunicazione.

3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di cinque anni.

4 L’UFAM, l’UFE e i Cantoni stabiliscono criteri uniformi per l’impiego degli aiuti finanziari in tutti gli accordi programmatici.

5 I Cantoni, d’intesa con l’UFAM e l’UFE, fissano in modo uniforme le aliquote dei contributi per i singoli provvedimenti.

Art. 109 Ammontare degli aiuti finanziari

1 L’ammontare dell’aiuto finanziario è fissato in relazione all’obiettivo del programma concordato.

2 L’ammontare è stabilito in percentuale degli importi complessivi a disposizione ogni anno.

Art. 110 Versamento

Gli aiuti finanziari sono versati a rate.

Art. 111 Spese d’esecuzione

1 I fondi messi a disposizione per l’agevolazione dei provvedimenti per il risanamento energetico di edifici esistenti sono utilizzati per indennizzare il Cantone per l’esecuzione dell’accordo programmatico, al massimo in ragione del 6,5 per cento degli aiuti finanziari versatigli. Il Cantone è tenuto a documentare tali oneri.

2 Gli stessi fondi sono utilizzati anche per indennizzare l’UFAM per le attività di comunicazione svolte nell’ambito del programma, fino a un massimo di un milione di franchi all’anno.

Art. 112 Rendicontazione e verifica

1 Il Cantone riferisce ogni anno all’UFAM sull’utilizzazione dell’aiuto finanziario. Il rapporto contiene indicazioni concernenti:

a. le riduzioni di emissioni realizzate complessivamente e suddivise per singolo provvedimento;

b. i contributi utilizzati complessivamente e suddivisi per singolo provvedimento;

c. le spese d’esecuzione;

d. gli investimenti indotti.