Progetto
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 32Fedlex · Progetto
2 L’UFAM verifica a campione:
a. l’esecuzione dei singoli provvedimenti;
b. l’impiego dell’aiuto finanziario.
3 Su domanda, il Cantone mette a disposizione dell’UFAM i documenti necessari per la stesura del rapporto.
Art. 113 Restituzione di importi non utilizzati
Due anni dopo la scadenza dell’accordo programmatico il Cantone restituisce alla Confederazione i contributi non utilizzati.
Art. 114 Adempimento parziale
1 L’UFAM sospende del tutto o in parte i pagamenti rateali per la durata dell’accordo programmatico se il Cantone:
a. non adempie all’obbligo di rendicontazione di cui all’articolo 112 capoverso 1;
b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.
2 Se allo scadere dell’accordo programmatico risulta che il Cantone ha fornito la propria prestazione soltanto in modo parziale, l’UFAM ne esige la corretta esecuzione. Quest’ultimo fissa al Cantone un termine adeguato.
3 Se le lacune non sono colmate, la restituzione è retta dall’articolo 28 della legge federale del 5 ottobre 199022 sui sussidi.
Art. 115 Collaborazione
La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente per attuare il programma.
Sezione 2: Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra
Art. 116 Fideiussione
1 La Confederazione garantisce mutui alle imprese per impianti e procedure di cui all’articolo 35 capoverso 3 della legge sul CO2 a condizione che:
a. le opportunità di mercato degli impianti e delle procedure siano accertate; e
b. l’impresa sia solvibile.
2 La fideiussione serve da garanzia per il mutuo concesso dalla banca, ai sensi della legge federale dell’8 novembre 193423 sulle banche, o da un altro idoneo mutuante.
22 RS 616.1
23 RS 952.0