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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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2 L’UFAM verifica a campione:

a. l’esecuzione dei singoli provvedimenti;

b. l’impiego dell’aiuto finanziario.

3 Su domanda, il Cantone mette a disposizione dell’UFAM i documenti necessari per la stesura del rapporto.

Art. 113 Restituzione di importi non utilizzati

Due anni dopo la scadenza dell’accordo programmatico il Cantone restituisce alla Confederazione i contributi non utilizzati.

Art. 114 Adempimento parziale

1 L’UFAM sospende del tutto o in parte i pagamenti rateali per la durata dell’accordo programmatico se il Cantone:

a. non adempie all’obbligo di rendicontazione di cui all’articolo 112 capoverso 1;

b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

2 Se allo scadere dell’accordo programmatico risulta che il Cantone ha fornito la propria prestazione soltanto in modo parziale, l’UFAM ne esige la corretta esecuzione. Quest’ultimo fissa al Cantone un termine adeguato.

3 Se le lacune non sono colmate, la restituzione è retta dall’articolo 28 della legge federale del 5 ottobre 199022 sui sussidi.

Art. 115 Collaborazione

La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente per attuare il programma.

Sezione 2: Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra

Art. 116 Fideiussione

1 La Confederazione garantisce mutui alle imprese per impianti e procedure di cui all’articolo 35 capoverso 3 della legge sul CO2 a condizione che:

a. le opportunità di mercato degli impianti e delle procedure siano accertate; e

b. l’impresa sia solvibile.

2 La fideiussione serve da garanzia per il mutuo concesso dalla banca, ai sensi della legge federale dell’8 novembre 193423 sulle banche, o da un altro idoneo mutuante.

22 RS 616.1

23 RS 952.0