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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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2 Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfano i presupposti di cui all’articolo 123 capoverso 3.

3 La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l’anno seguente.

Art. 125 Organizzazione

1 Ogni assicuratore comunica all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di riscossione:

a. il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfaceva i presupposti di cui all’articolo 123 capoverso 3;

b. la somma degli importi effettivi distribuiti l’anno precedente.

2 Gli assicuratori informano le persone assicurate sull’ammontare dell’importo da distribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di riscossione.

Art. 126 Indennizzo degli assicuratori

Per le spese d’esecuzione secondo la presente ordinanza e l’ordinanza del 12 novembre 199726 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili, gli assicuratori sono indennizzati, complessivamente, con 30 centesimi per persona assicurata che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfaceva i presupposti di cui all’articolo 123 capoverso 3.

Sezione 4: Distribuzione della quota del prodotto della tassa spettante all’economia

Art. 127 Quota spettante all’economia

1 La quota del prodotto della tassa spettante all’economia (quota spettante all’economia) comprende la quota del prodotto annuo stimato spettante all’economia e la differenza della quota stimata due anni prima.

2 La stima del prodotto annuo si basa su una previsione di entrata al 31 dicembre, compresi gli interessi attivi e dedotti gli interessi passivi.

Art. 128 Distribuzione

1 La quota è distribuita dalle casse di compensazione AVS (casse di compensazione) ai datori di lavoro, su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nonché secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La differenza tra il prodotto annuo stimato e quello effettivo è compensata al momento della distribuzione del prodotto della tassa due anni dopo.

26 RS 814.018