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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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2 L’Assemblea federale decide i crediti d’impegno per la concessione delle fideiussioni.

3 La somma delle fideiussioni non può mai superare i 500 milioni di franchi.

Sezione 3: Distribuzione della quota del prodotto della tassa spettante alla popolazione

Art. 122 Quota spettante alla popolazione

1 La quota del prodotto della tassa spettante alla popolazione (quota spettante alla popolazione) comprende la quota del prodotto annuo stimato spettante alla popolazione e la differenza della quota stimata due anni prima.

2La stima del prodotto annuo si basa su una previsione di entrata al 31 dicembre, compresi gli interessi attivi e dedotti gli interessi passivi.

Art. 123 Distribuzione

1 La quota spettante alla popolazione viene distribuita dagli assicuratori nell’anno di riscossione della tassa (anno di riscossione). La differenza tra il prodotto annuo stimato e quello effettivo è compensata al momento della distribuzione del prodotto della tassa due anni dopo.

2 Per assicuratori si intendono:

a. gli assicuratori dell’assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 199424 sull’assicurazione malattie (LAMal);

b. l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 199225 sull’assicurazione militare (LAM).

3 Gli assicuratori distribuiscono la quota spettante alla popolazione in importi uguali a tutte le persone che nell’anno di riscossione:

a. sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e

b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

4 Alle persone da essi assicurate soltanto temporaneamente durante l’anno di riscossione, gli importi sono distribuiti pro rata temporis.

5 Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di riscossione.

Art. 124 Versamento agli assicuratori

1 La quota spettante alla popolazione è versata agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell’anno di riscossione.

24 RS 832.10

25 RS 833.1