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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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2 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia entro il 30 giugno dell’anno di riscossione. Su richiesta, in casi giustificati, l’UFAM può prorogare adeguatamente tale termine.

3 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia in base alla massa salariale determinante conteggiata due anni prima dell’anno di riscossione. Successive modifiche della massa salariale a seguito di controlli presso i datori di lavoro non sono prese in considerazione.

4 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia, detraendola dai conteggi dei contributi dei datori di lavoro esigibili nell’anno di riscossione o versandola ai datori di lavoro. Gli importi non detraibili sono versati a partire da un importo di 50 franchi.

Art. 129 Organizzazione

1 L’UFAM comunica annualmente il fattore di distribuzione alle casse di compensazione.

2 Le casse di compensazione comunicano annualmente ai datori di lavoro aventi diritto il fattore di distribuzione e l’importo versato.

Art. 130 Indennizzo spettante alle casse di compensazione

1 L’UFAM, d’intesa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, stabilisce l’indennizzo spettante alle casse di compensazione.

2 L’indennizzo è versato in base a una chiave di ripartizione dei costi che tiene conto del numero di datori di lavoro soggetti al rendiconto delle casse di compensazione interessate.

Capitolo 10: Formazione e informazione

Art. 131 Promozione della formazione

1 L’UFAM promuove, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono attività legate alla riduzione delle emissioni di gas serra o all’adeguamento alle ripercussioni dei cambiamenti climatici.

2 Esso può concedere aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private che offrono corsi di formazione e perfezionamento in materia di protezione del clima e adattamento ai cambiamenti climatici.

Art. 132 Informazione

L’UFAM informa il pubblico in particolare su:

a. le conseguenze dei cambiamenti climatici;

b. le misure di adattamento ai cambiamenti climatici;

c. le misure di riduzione delle emissioni di gas serra in Svizzera e all’estero.