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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine
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2 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia entro il 30 giugno dell’anno di riscossione. Su richiesta, in casi giustificati, l’UFAM può prorogare adeguatamente tale termine.
3 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia in base alla massa salariale determinante conteggiata due anni prima dell’anno di riscossione. Successive modifiche della massa salariale a seguito di controlli presso i datori di lavoro non sono prese in considerazione.
4 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia, detraendola dai conteggi dei contributi dei datori di lavoro esigibili nell’anno di riscossione o versandola ai datori di lavoro. Gli importi non detraibili sono versati a partire da un importo di 50 franchi.
Art. 129 Organizzazione
1 L’UFAM comunica annualmente il fattore di distribuzione alle casse di compensazione.
2 Le casse di compensazione comunicano annualmente ai datori di lavoro aventi diritto il fattore di distribuzione e l’importo versato.
Art. 130 Indennizzo spettante alle casse di compensazione
1 L’UFAM, d’intesa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, stabilisce l’indennizzo spettante alle casse di compensazione.
2 L’indennizzo è versato in base a una chiave di ripartizione dei costi che tiene conto del numero di datori di lavoro soggetti al rendiconto delle casse di compensazione interessate.
Capitolo 10: Formazione e informazione
Art. 131 Promozione della formazione
1 L’UFAM promuove, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono attività legate alla riduzione delle emissioni di gas serra o all’adeguamento alle ripercussioni dei cambiamenti climatici.
2 Esso può concedere aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private che offrono corsi di formazione e perfezionamento in materia di protezione del clima e adattamento ai cambiamenti climatici.
Art. 132 Informazione
L’UFAM informa il pubblico in particolare su:
a. le conseguenze dei cambiamenti climatici;
b. le misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
c. le misure di riduzione delle emissioni di gas serra in Svizzera e all’estero.