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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine
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Art. 26 Altra disposizione relativa alle emissioni di CO2 determinanti
1 Per un’automobile esonerata dall’approvazione del tipo (art. 4 OATV10) sono riconosciute anche le seguenti attestazioni sulle emissioni di CO2:
a. il COC;
b. le valutazioni della conformità e le certificazioni della conformità secondo l’articolo 2 lettere m e n OATV;
c. le approvazioni rilasciate da Stati esteri secondo il diritto nazionale o internazionale, di cui nell’allegato 2 OETV11 o almeno equivalenti alle prescrizioni svizzere; oppure
d. rapporti di perizia che sono stati allestiti dai servizi d’esame elencati nell’allegato 2 OATV o riconosciuti dall’USTRA conformemente all’articolo 17 capoverso 2 OATV.
2 Se per un’automobile non è stata rilasciata alcuna attestazione di cui al capoverso 1, le emissioni di CO2 determinanti sono calcolate secondo l’allegato 2.
3 Se le emissioni di CO2 di un’automobile non possono essere calcolate secondo le formule dell’allegato 2, viene supposto un valore di 300 g CO2/km.
Art. 27 Automobili con motori alimentati con gas naturale
Per le automobili con motori alimentati esclusivamente o parzialmente con gas naturale, l’UFE riduce il valore delle emissioni di CO2 determinanti della percentuale corrispondente alla quota di biocarburante contenuta nella miscela di gas.
Art. 28 Innovazioni ecocompatibili
1 L’UFE tiene conto delle riduzioni delle emissioni di CO2 ottenute grazie all’impiego di tecnologie innovative nella misura in cui sono riconosciute secondo l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/200912.
2 L’importatore deve fornire la prova della riduzione delle emissioni di CO2 sulla base del COC.
Art. 29 Obiettivo
1 L’obiettivo per le emissioni di CO2 del parco auto di un grande importatore, oppure della singola automobile nel caso di un piccolo importatore o del costruttore, è calcolato secondo l’allegato 3.
10 RS 741.511
11 RS 741.41
12 Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 apr. 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, versione secondo GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.