Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
4 Capitolo 4: Scambio di quote di emissioni Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 43–59)
La riveduta legge sul CO2 definisce, negli articoli 15–21, un sistema di scambio di quote di emissioni svizzero (SSQE della Svizzera), compatibile in grande misura con il sistema di scambio di quote di emissioni europeo (SSQE dell’UE), che andrà connesso con quest’ultimo mediante un accordo bilaterale. La compatibilità con il SSQE dell’UE è il presupposto che rende possibile la connessione.
Il SSQE della Svizzera presenta solamente poche divergenze degne di note rispetto al SSQE dell’UE. Ad esempio, non sono per il momento soggette al SSQE della Svizzera le centrali termiche a combustibili fossili che, conformemente all’articolo 22 della legge sul CO2 , devono compensare le loro emissioni. Viceversa, e diversamente dalla maggior parte dei Paesi dell’UE, gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani vengono inclusi nel SSQE della Svizzera, e alle imprese medio–grandi è data la possibilità di una partecipazione volontaria. Fino a una connessione dei SSQE, inoltre, anche la vendita all’asta è disciplinata in maniera differente.
Il SSQE della Svizzera è impostato secondo il principio del «cap and trade» e dispone di un limite massimo di emissioni assoluto («cap») stabilito in precedenza. Tale «cap» è ridotto ogni anno dell’1,74 per cento. I diritti di emissione vengono assegnati annualmente e sono negoziabili («trade»). Determinate categorie di imprese sono obbligate a partecipare allo scambio di emissioni. Decisiva per l’integrazione obbligatoria nel SSQE della Svizzera è unicamente la soglia d’entrata definita. Ora il SSQE della Svizzera comprende anche altre emissioni non considerate dalla tassa sul CO2 applicata ai combustibili. In tutta la Svizzera, tra 50 e 70 imprese dovrebbero essere interessate dal campo di applicazione del SSQE della Svizzera. Gli emettitori medi possono partecipare su base volontaria al SSQE della Svizzera («opt-in»). Le imprese considerate nel SSQE della Svizzera sono esentate dalla tassa sul CO2.
Alle imprese nel SSQE della Svizzera verranno assegnati soltanto ancora a titolo gratuito i diritti di emissione di cui necessitano per un esercizio efficiente dal profilo dei gas serra (approccio in base a parametri di riferimento). Elencati nell’allegato 7, i parametri di riferimento per l’assegnazione dei diritti di emissione corrispondono ai valori utilizzati nell’UE. I diritti di emissione supplementari devono essere acquistati all’asta o da altri partecipanti alla scambio di emissioni. Anche i certificati di riduzione delle emissioni provenienti da progetti esteri che soddisfano i requisiti di qualità ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza possono, entro certi limiti, essere utilizzati. Quale sanzione per ogni tonnellata di CO2eq non coperta da crediti di emissione si devono pagare 125 franchi. L’impresa deve inoltre presentare i crediti di emissione mancanti l’anno successivo.
Per questioni risultanti dall’esecuzione del presente capitolo, l’UFAM elaborerà una disposizione esecutiva contenente raccomandazioni.
Connessione con il SSQE dell’UE
Mediante una connessione tra SSQE dell’UE e SSQE della Svizzera i diritti di emissione svizzeri ed europei verrebbero equiparati. Di conseguenza, le imprese svizzere potrebbero acquistare e vendere liberamente diritti di emissione sul mercato europeo. Sono attualmente in corso i negoziati bilaterali con l’UE per collegare i due sistemi di scambio delle emissioni. Poiché però un relativo accordo bilaterale deve essere dapprima ratificato dal Parlamento, una connessione sarà possibile al più presto nel 2014. Di massima, il SSQE è impostato in maniera tale da poter esistere quale sistema autonomo anche senza connessione, che si tratti del periodo transitorio fino alla connessione o se quest’ultimo non dovesse giungere a compimento.
Fatta eccezione per i settori del traffico aereo e delle centrali termiche a combustibili fossili, la connessione con il SSQE dell’UE non dovrebbe portare a importanti adeguamenti nell’ordinanza sul CO2. Cambiamenti potrebbero esserci nelle disposizioni in materia di aste pubbliche, di registri e di vigilanza sui mercati.
18/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060