Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
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ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
2 Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 prodotte dagli edifici Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 16)
Conformemente all’articolo 9 della legge, i Cantoni provvedono a una riduzione conforme agli obiettivi delle emissioni di CO2 degli edifici riscaldati. Nell’articolo 2 dell’ordinanza vengono definiti obiettivi intermedi per il settore degli edifici. L’articolo 16 dell’ordinanza disciplina il modo in cui i Cantoni riferiscono sui provvedimenti presi.
Commenti all’articolo 16
Conformemente al capoverso 1, i Cantoni riferiscono ogni anno alla Confederazione sui provvedimenti tecnici da essi presi per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici. L’UFAM mette a disposizione dei Cantoni un modello per la rendicontazione. Essi forniscono alla Confederazione indicazioni su tutti i provvedimenti tecnici presi e previsti per ridurre le emissioni di CO2 prodotte dagli edifici e sul loro effetto per Cantone. Viene spiegato il modello di efficacia utilizzato. I risultati di tutti i Cantoni vengono riassunti in un rapporto della Confederazione e pubblicati.
I Cantoni riferiscono inoltre sull’andamento delle emissioni di CO2 del parco edifici cantonale. La rendicontazione sull’andamento delle emissioni di CO2 del parco edifici cantonale deve mostrare i contributi specifici dei Cantoni alla fissazione nazionale degli obiettivi e servire da base per l’impostazione di programmi di incentivazione nel periodo successivo al 2020. I Cantoni hanno perciò tempo fino al 2018 per accordarsi su una metodologia di calcolo applicabile in modo uniforme sul territorio nazionale e misurare in modo uniforme le emissioni di CO2 prodotte dagli edifici.
16/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060