Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
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ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
Il margine del 10 per cento deve garantire che le prestazioni eccedenti l’obbligo di compensazione siano inoltre comparabili tra loro e con i requisiti di cui all’articolo 4. Esso vale perciò anche per la quantità di attestati rilasciati che corrisponde alla differenza tra il percorso di riduzione, dedotto il 10 per cento, e le emissioni di gas serra prodotte effettivamente nell’anno in esame (cpv. 2).
L’attestato va richiesto all’UFAM. La relativa domanda deve contenere tutte le informazioni che consentono all’UFAM di verificare se le riduzioni delle emissioni da attestare soddisfano i requisiti di cui all’articolo 12.
Articolo 13 Attestato per imprese che hanno sottoscritto un accordo volontario
Un’impresa può impegnarsi su base volontaria nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni. Ciò è ad esempio possibile nel quadro di un accordo volontario sugli obiettivi con un’agenzia privata incaricata dall’UFE (p.es. L’Agenzia dell’energia per l’economia; AenEc). Affinché il parametro per rilasciare attestati sia uniforme, l’impegno e la rendicontazione devono soddisfare gli stessi requisiti di imprese esentate dalla tassa (cpv. 1 lett. a).
Analogamente all’articolo 12, una simile impresa può ricevere un attestato per riduzioni che superano il suo obiettivo, sempre che le emissioni di CO2 determinanti si situino al di sotto del percorso di riduzione di almeno il 10 per cento ogni anno per tre anni senza interruzione cpv. 1 lett. b). Questo margine vale anche per la quantità di attestati rilasciati, che corrisponde alla differenza tra il percorso di riduzione, dedotto il 10 per cento, e le effettive emissioni di gas serra nell’anno in questione (cpv. 2).
L’attestato va richiesto all’UFAM. La relativa domanda deve contenere tutte le informazioni che consentono all’UFAM di verificare se le riduzioni delle emissioni da attestare soddisfano i requisiti.
Articolo 14 Gestione e scambio degli attestati
Gli attestati per riduzioni delle emissioni vengono gestiti esclusivamente in forma elettronica e in una banca dati tenuta dall’UFAM non accessibile al pubblico. Il proprietario dell’attestato può tuttavia, su richiesta, consultare i dati riguardanti il suo attestato (cpv. 5).
L’UFAM si occupa delle attività di scambio e delle cancellazioni, che devono perciò essere notificate in forma elettronica dal proprietario (cpv. 2). La notifica deve designare almeno il nuovo titolare e il numero di serie dell’attestato ed essere munito di una firma elettronica ai sensi della legge federale del 19 dicembre 200314 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (FiEle). Anche gli attestati concernenti depositi rilasciati dall’UFAM vanno muniti di una firma elettronica ai sensi della FiEle. Dopo che l’UFAM ha cancellato un attestato, il numero di serie dell’attestato in questione viene bloccato nella banca dati (cpv. 4).
1.5 Sezione 4: Coordinamento delle misure di adattamento Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 15)
A livello di ordinanza si concretano i compiti di coordinamento che l’articolo 8 della legge sul CO2 attribuisce alla Confederazione e se ne precisano i concetti.
Commenti all’articolo 15 Articolo 15
L’articolo 15 capoverso 1 designa l’UFAM quale organismo competente per il coordinamento delle misure di adattamento della Confederazione. Questo coordinamento orizzontale contempla provvedimenti e processi degli uffici federali per impedire danni causati dalle conseguenze dei cambiamenti climatici a persone e cose di notevole valore, per sfruttare le opportunità dei cambiamenti climatici e per aumentare la capacità di adattamento di società, economia e ambiente alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Per coordinamento si intende l’armonizzazione tra provvedimenti di adattamento.
Conformemente al capoverso 2, è l’UFAM che provvede affinché le misure di adattamento della Confederazione e le misure di adattamento dei Cantoni vengano armonizzate tra loro nel rispetto delle attuali competenze (coordinamento verticale). Le misure di adattamento dei Cantoni sono provvedimenti e processi dei Cantoni per impedire danni causati dalle conseguenze dei cambiamenti climatici a persone e cose di notevole valore, per sfruttare le opportunità dei cambiamenti climatici e per au-
14 RS 943.03 14/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060