Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

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ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

4.1 Sezione 1: Partecipazione al sistema di scambio di quote di emissioni Articolo 43 Imprese tenute a partecipare

Conformemente all’articolo 16 della legge sul CO2, il Consiglio federale può obbligare le imprese di determinate categorie che gestiscono impianti con elevate emissioni di gas serra a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE). In conformità con l’articolo 43 capoverso 1, sono obbligate a partecipare al SSQE imprese che svolgono un’attività di cui all’allegato 4. Oltre alle grandi imprese che già partecipano all’attuale SSQE della Svizzera, ora ne fanno parte in particolare anche le raffinerie e gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. Nell’ottica di una compatibilità il più possibile elevata con il SSQE dell’UE, per l’inclusione nel SSQE della Svizzera vengono fissati gli stessi valori soglia dell’UE. I valori soglia sono relativi a ogni impresa. Un’impresa comprende tutti gli impianti stazionari, connessi tecnicamente tra loro e situati sulla medesima area di produzione.

Sostanzialmente, la soglia per l’inclusione obbligatoria nel SSQE della Svizzera si situa a una potenza termica nominale totale di almeno 20 megawatt. La potenza termica totale è calcolata quale somma delle potenze termiche dei singoli impianti di un’impresa. IQuesta somma non tiene conto dei piccoli impianti di meno di 3 megawatt di potenza, gli impianti alimentati esclusivamente con biomassa e gli impianti di cui all’articolo 46. Gli impianti di riserva o di backup vengono considerati nella somma se non si può provare senza dubbi che l’esercizio parallelo di questi impianti rispetto a quello dell’impianto principale è escluso per ragioni fisiche o giuridiche. In taluni settori si applicano inoltre i valori soglia specifici elencati nell’allegato 4 basati sulle capacità di produzione (p. es. fabbricazione di carta e cartone con una capacità di produzione di oltre 20 tonnellate al giorno) quale criterio per una partecipazione obbligatoria al SSQE della Svizzera. Per alcuni settori elencati nell’allegato 5 che di solito dispongono di grandi impianti non è prevista alcuna soglia d’entrata (p. es. raffinazione di oli minerali); le imprese di queste categorie vengono integrate nel SSQE della Svizzera indipendentemente dalla loro capacità produttiva.

Le centrali termiche a combustibili fossili (tra cui gli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica concepiti principalmente per la produzione di calore con una potenza superiore a 100 megawatt) sono soggette all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 22 della legge e, diversamente dall’UE, sono per ora esclusi dal SSQE della Svizzera. Nel caso di una connessione con il SSQE dell’UE occorrerà verificare un’integrazione di queste centrali nel SSQE della Svizzera. Gli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica concepiti principalmente per la produzione di calore con una potenza tra 20 e 100 megawatt sono per contro soggetti obbligatoriamente al SSQE della Svizzera. Le imprese con questo tipo di impianti, ma con una potenza tra 10 e 20 megawatt, possono partecipare su base volontaria, sempre che svolgano un’attività di cui all’allegato 5 e appartengano così a un settore economico che può essere esentato dalla tassa sul CO2.

Le imprese obbligate a partecipare devono notificarlo all’UFAM al più tardi entro il 28 febbraio 2013 (art. 142 cpv. 1). Le imprese che superano la soglia per l’inclusione obbligatoria solamente costruendo un nuovo impianto o sviluppandone uno esistente devono notificarlo all’UFAM tre mesi dopo l’entrata in funzione dell’impianto in questione (art. 43 cpv. 2) e vengono incluse nel SSQE della Svizzera dall’anno successivo. La notifica deve contenere indicazioni sul gestore, sugli impianti gestiti e sulle attività svolte.

Possibile inclusione del traffico aereo nel SSQE della Svizzera

La possibile inclusione del traffico aereo nel SSQE della Svizzera può essere messa in atto solamente in caso di connessione con il SSQE dell’UE. Causa le dimensioni del settore del traffico aereo, un’inclusione anticipata senza connessione condurrebbe a distorsioni di mercato nel SSQE della Svizzera. Ne consegue che per il momento gli esercenti di aeromobili non sono toccati dagli articoli riguardanti il SSQE. Le disposizioni specifiche al traffico aereo verranno riprese soltanto nel quadro della ratifica relativa a un eventuale accordo bilaterale sul SSQE con l’UE. Prima dell’effettiva inclusione nel SSQE della Svizzera o di un provvedimento altrimenti equivalente si devono tuttavia rilevare presso gli esercenti di aeromobili i dati relativi alle tonnellate-chilometro per il calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito o degli obiettivi di limitazione individuali. Affinché dal 2014 diventi possibile una connessione al SSQE con contemporaneo disciplinamento del traffico aereo, questo rilevamento dei dati dovrebbe avvenire nel 2013. Sulla relativa ordinanza, che poggia sulla legge sul

19/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060