Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
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ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
3 Capitolo 3: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 delle automobili
Le disposizioni relative alle emissioni di CO2 delle automobili sono state adottate il 18 marzo 2011 dal Parlamento nell’ambito di una revisione parziale della legge sul CO2 quale controprogetto indiretto all’iniziativa popolare federale «per veicoli a misura d’uomo» («Iniziativa contro i fuoristrada»). Questa revisione parziale della legge sul CO2 e la relativa ordinanza sono in vigore dal 1° maggio 2012.
La normativa verrà ripresa nell’ordinanza per il periodo successivo al 2012. Di seguito verranno commentate solamente modifiche materiali rispetto all’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili15, approvata dal Consiglio federale il 16 dicembre 2011.
Commenti agli articoli 17–42
3.1 Sezione 1: Basi di calcolo Articolo 25 Emissioni di CO2 determinanti
Nel capoverso 1 è stato adeguato il termine per presentare i dati necessari a calcolare le emissioni di CO2 determinanti. I veicoli possono essere immatricolati ancora fino al 30 gennaio con effetto retroattivo per la fine dell’anno precedente. Occorre considerare anche i dati relativi a questi veicoli. Di conseguenza, il termine per presentare i dati è fissato al 31 gennaio.
Ora il numero dell’approvazione del tipo non deve essere più indicato poiché, grazie ad adeguamenti nella struttura della banca dati, è possibile trarre direttamente dal registro dei veicoli e dei detentori16 tale informazione.
3.2 Sezione 2: Procedura e rendicontazione
L’articolo sui rimedi giuridici (art. 23 dell’attuale ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili) è stato abrogato poiché si applicano automaticamente le disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale.
La sezione sulla distribuzione dei proventi alla popolazione (sezione 5 dell’attuale ordinanza composta dall’art. 26) è stata abrogata poiché, in deroga alle attuali disposizioni, la riveduta legge sul CO2 per il periodo dopo il 2012 assegna i proventi della sanzione al fondo infrastrutturale e non li ridistribuisce più alla popolazione.
L’unica disposizione transitoria ancora rilevante per il periodo dal 2013, la considerazione di automobili con emissioni di CO2 particolarmente basse, è stata ripresa nelle disposizioni finali della presente ordinanza (art. 141).
3.3 Sezione 3: Utilizzazione dei proventi della sanzione di cui all’articolo 13 della legge sul CO2
Conformemente alla legge del 6 ottobre 2006 (LFIT)17 sul fondo infrastrutturale, attraverso quest’ultimo vengono finanziati quattro diversi compiti: il completamento della rete delle strade nazionali, l’eliminazione di problemi di capacità nella rete delle strade nazionali, contributi misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati, contributi per il mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. All’articolo 2 capoverso 2 della LFIT, per le attuali fonti di finanziamento del fondo infrastrutturale è stabilito per quali compiti possono o non possono essere impiegate. Occorre quindi precisarlo anche per i nuovi versamenti. Poiché il Parlamento non ha emanato direttive a tal proposito, i proventi della sanzione possono essere impiegati per tutti i compiti del fondo infrastrutturale. Ciò è sancito esplicitamente nell’articolo 41.
L’articolo 42 sancisce che i versamenti dai proventi della sanzione possono avvenire soltanto due anni dopo. Poiché le effettive entrate derivanti dalla sanzione sono note al più presto nel primo trimestre dell’anno successivo, possono essere integrate come uscita nel preventivo solamente nell’allestimento del preventivo ordinario di due anni dopo (cpv. 2). Da queste si detraggono gli interessi, come uscita vengono integrate nel preventivo anche le spese d’esecuzione (cpv. 1). Il primo versamento dei proventi della sanzione nel fondo infrastrutturale sulla base dei proventi del 2013 avverrà così nel 2015.
15 RS 641.714
16 Il rilevamento dei dati è disciplinato nell’ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (RS 741.56)
17 RS 725.13 17/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060