Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

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ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

CO2 in vigore fino alla fine del 2012 e sulla legge sulla navigazione aerea, si terrà al contempo un’indagine conoscitiva che durerà fino al 30 giugno 2012.

Articolo 44 Deroga all’obbligo di partecipare al SSQE

Se gli impianti di un’impresa superano un valore soglia di cui all’allegato 4 ma le emissioni totali nei tre anni precedenti si sono comunque situate annualmente sotto le 25 000 tonnellate di CO2eq, l’impresa può chiedere all’UFAM la deroga dall’obbligo di partecipare dal SSQE della Svizzera («opt-out»). L’impresa deve inoltre poter esporre in maniera credibile che negli anni a venire non vi è da attendersi un nuovo aumento delle emissioni a oltre 25 000 tonnellate di CO2eq. In questo caso, dall’anno seguente, l’impresa verrà esclusa dal SSQE della Svizzera, a patto che entro il 1° giugno dell’anno in corso venga presentata una richiesta. Se la notifica ha luogo dopo il 1° giugno dell’anno in corso, l’esclusione può essere prevista solamente per due anni dopo. Nel senso di una normativa transitoria, per le richieste di esclusione a partire dal 2013 il giorno di riferimento è il 28 febbraio 2013 (cfr. art. 142 cpv. 3). In questo caso bisogna basarsi sulle emissioni degli anni 2009–2011.

L’esclusione dal SSQE della Svizzera non dispensa l’impresa dal suo obbligo di continuare a riferire sull’andamento delle emissioni. Se l’impresa sceglie l’esenzione dalla tassa ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge, può riferire in merito alle emissioni secondo quel sistema.

Se in seguito le emissioni dell’impresa esclusa dal SSQE superano la soglia delle 25 000 tonnellate di CO2eq durante un anno, dall’anno seguente essa viene incluso nuovamente nel SSQE della Svizzera. Dopo non è più possibile un’ulteriore esclusione, anche se le emissioni dovessero essere nuovamente ritornare sotto la soglia. Si vuole così prevenire un costante cambiamento di sistema.

Articolo 45 Partecipazione su richiesta

Ai sensi dell’articolo 45 capoverso 1 lett. a, le imprese di settori economici a forte intensità energetica e commerciale elencate nell’allegato 5 (cfr. commenti all’art. 69) possono chiedere su base volontaria di essere inclusi nel SSQE della Svizzera («opt-in»). Il valore soglia è di 10 megawatt di potenza termica totale installata (lett. b), da intendersi quale somma delle potenze termiche dei singoli impianti di un’impresa. Per le imprese che soddisfano i criteri per un «opt-in» il 1° gennaio 2013, la domanda per la partecipazione volontaria dal 2013 deve essere presentata all’UFAM al più tardi entro il 1° giugno 2013 (art. 142 cpv. 2). Appena è decisa la partecipazione volontaria (art. 47), essa dura fino al 2020. Un’inclusione in un secondo tempo è possibile soltanto in casi eccezionali, ad esempio se l’impresa ha potenziato notevolmente le proprie capacità o in caso di ingresso sul mercato. Affinché una simile impresa possa essere inclusa nel SSQE a partire dall’inizio del successivo anno civile, la domanda deve essere presentata al più tardi entro il 1° luglio dell’anno civile in corso (cpv. 2).

Articolo 46 Impianti non considerati

Talune categorie di impianti sono escluse dal campo d’applicazione del SSQE della Svizzera. Ciò concerne gli impianti di ricerca, di sviluppo e di analisi e gli impianti il cui scopo principale è la combustione di rifiuti speciali. Il coincenerimento di rifiuti speciali (combustibili ottenuti da rifiuti) in impianti industriali a combustione e per la produzione di energia elettrica inon rientra per contro in questa categoria. Il giudizio sullo scopo principale dell’impianto poggia in primo luogo sull’obbligo di autorizzazione di cui all’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)18 e sull’ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)19. Gli impianti non considerati nel SSQE non sono esentati dalla tassa sul CO2 (cpv. 2).

Articolo 47 Decisione

Dopo avere esaminato la notifica di partecipazione ai sensi dell’articolo 43 o 45 e tenuto conto della richiesta di esclusione dall’obbligo di partecipazione al SSQE di cui all’articolo 44, l’UFAM emana una decisione nella quale, tra l’altro, si precisa quali emissioni di gas serra e impianti per impresa sono considerati dal SSQE della Svizzera e qual è il volume dell’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito.

18 RS 814.610

19 RS 814.318.142.1

20/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060