Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
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ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
4.2 Sezione 2: Diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni Articolo 48 Limite massimo di emissioni nel SSQE
Il limite massimo di emissioni («cap») sull’insieme del SSQE della Svizzera si calcola sulla base della somma delle emissioni di CO2 (obiettivi di emissione per il 2008–2012) ammesse annualmente nella media del primo periodo d’impegno. Vi si aggiungono le emissioni annue medie degli impianti e le emissioni di gas serra nel periodo di riferimento 2009–2011 che a partire dal 2013 saranno considerati dal SSQE della Svizzera. Per determinare il limite massimo di emissioni negli anni 2013–2020, a partire dal 2010 questa quantità sarà ridotta annualmente dell’1,74 per cento lineare (allegato 6).
Il limite massimo di emissioni definitivo sul SSQE della Svizzera potrà essere stabilito appena l’intera cerchia di operatori, incluse le imprese che, conformemente all’art. 45 capoverso 1, partecipano su richiesta («opt-in») sarà definitiva, il che avverrà nella seconda metà del 2013.
Il cinque per cento del limite massimo di emissioni è riservato all’assegnazione a titolo gratuito a nuovi operatori di mercato (cpv. 2). Qui si tratta, da un lato, di nuovi impianti che verranno aggiunti soltanto dopo il 2012 e, dall’altro, di aumenti di capacità sostanziali negli impianti esistenti, che potrebbero beneficiare anch’essi di un’attribuzione a titolo gratuita supplementare.
Articolo 49 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito
I diritti di emissione nel SSQE della Svizzera vengono assegnati a titolo gratuito conformemente all’articolo 19 capoverso 2 della legge se sono necessari per l’esercizio efficiente dal profilo dei gas serra. Conformemente all’articolo 49 capoverso 1, sono determinanti a tal fine i parametri di riferimento e i fattori di adeguamento elencati nell’allegato 7. I parametri di riferimento relativi al prodotto definiscono la quantità di diritti di emissione che possono essere assegnati, al massimo, per unità prodotta (p. es. 1,514 diritti di emissione per tonnellata di alluminio). In un processo oneroso svolto in stretta collaborazione con l’industria e le associazioni, nel quadro del SSQE dell’UE sono stati elaborati 52 diversi parametri di riferimento relativi al prodotto, corrispondenti ognuno alle emissioni medie del 10 per cento degli impianti più efficienti nell’UE che fabbricano il rispettivo prodotto. I dettagli sui parametri di riferimento relativi al prodotto (prodotti e limiti per il computo delle emissioni inclusi) si trovano nei pertinenti documenti dell’UE.20 Per garantire le stesse condizioni concorrenziali nel raffronto con l’UE, nel SSQE della Svizzera si applicano i medesimi valori dei parametri di riferimento che nel SSQE dell’UE. Anche le disposizioni per l’applicazione dei parametri di riferimento si rifanno fortemente a quelli applicati nell’UE.
Il calcolo dell’assegnazione viene effettuato dall’UFAM o da un organismo incaricato sulla base dei dati rilevati ai sensi dell’articolo 53.
I calcoli dell’assegnazione si svolgono in seguito alla notifiche o alle richieste di partecipazione al SSQE conformemente agli articoli 43 e 45. Tali notifiche possono avvenire su base volontaria già dalla fine del secondo trimestre 2012. La determinazione delle quantità individuali assegnate a titolo gratuito definitive avverrà solamente dopo il calcolo di tutte le assegnazioni a titolo gratuito (nella seconda metà del 2013).
Applicazione dei parametri di riferimento (allegato 7)
Di massima, l’assegnazione a titolo gratuito avviene sulla base dei parametri di riferimento relativi al prodotto elencati nell’allegato 7 numero 1 capoverso 1. Soltanto nei processi produttivi non considerati da un parametro di riferimento relativo al prodotto, si applicano varianti alternative. In questo caso, se possibile, l’assegnazione è calcolata sulla base del parametro di riferimento relativo al calore, che si riferisce alla quantità di calore prodotta o consumata (cpv. 2). Se si tratta di calore non misurabile, si ricorre al parametro di riferimento relativo ai combustibili (cpv. 3), che stabilisce un’assegnazione sulla base dell’energia di input dei combustibili utilizzati (corrisponde circa al fattore di emissione del gas naturale). In caso di emissioni di processo a scopi non energetici che non sono considerate da alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, l’assegnazione ammonta al 97 per cento delle emissioni
20 Cfr. l’Allegato I della Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011 , che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2011/278/UE. 21/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060