Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo
ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
cessi per 18 mesi, quelli a lungo termine per 60–72 mesi. La durata della fideiussione concessa non può superare quella del mutuo garantito dalla fideiussione stessa.
Di solito, i mutui "di pari passo" vengono garantiti dalle banche. Poiché, tuttavia, in particolare nella fase iniziale di un’impresa vi è una necessità di capitale dall’elevata disponibilità all’assunzione del rischio, in caso di innovazioni assai promettenti si devono potere garantire mediante fideiussione anche mutui postergati. Questi ultimi comportano un rischio più elevato, poiché in caso di insolvenza si estinguono dapprima i debiti privilegiati, come il capitale di terzi. Altre forme mezzanine quali mutui partecipativi o convertibili, dallo spiccato carattere opzionale, comportano rischi elevati, ma soprattutto sono interessanti nell’ottica di una partecipazione agli utili d’esercizio.
Articolo 117 Assegnazione della fideiussione
Le imprese che vogliono finanziare un progetto innovativo con un mutuo garantito da una fideiussione, presentano una domanda all’UFAM o a un’organizzazione da esso incaricata. In caso di giudizio positivo della tecnologia innovativa e dell’impresa, l’UFAM garantisce che la fideiussione verrà concessa nei confronti di un mutuante idoneo (cpv. 1).
Per giudicare un progetto innovativo da finanziare attraverso un mutuo garantito da una fideiussione, secondo il capoverso 2 sono necessari per lo meno:
la forma organizzativa, gli organi, il diritto di firma e la struttura finanziaria dell’impresa, inclusa la scadenzialità di mutui già esistenti (lett. a);
la documentazione tecnica del progetto innovativo e il piano imprenditoriale con i costi d’investimento, il cashflow atteso e i provvedimenti per uno sviluppo, un’introduzione sul mercato o una diffusione efficaci della tecnologia innovativa (lett. b e c);
la descrizione della tecnologia innovativa, della procedura o dell’impianto e il loro potenziale per il risparmio delle emissioni di gas serra o del consumo di risorse o per l’aumento dell’efficienza energetica o dell’impiego di energie rinnovabili (lett. d).
Di interesse è anche il motivo per cui il progetto innovativo non può essere svolto senza fideiussione.
L’UFAM o gli organi esecutivi incaricati possono chiedere in ogni momento ulteriori informazioni.
Articolo 118 Concessione della fideiussione
Sulla base dell’assegnazione, l’UFAM o un’organizzazione da esso incaricata concede una fideiussione a una banca o a un altro mutuante idoneo (cpv. 1). Poiché, a seguito della fideiussione, cala il rischio per il mutuante, esso deve farne beneficiare anche il mutuatario sotto forma di un premio di rischio ridotto e di migliori condizioni degli interessi (cpv. 2).
Articolo 119 Obbligo di notifica e rendicontazione
L’impresa alla quale viene concesso un mutuo garantito da fideiussione deve riferire ogni anno sullo stato del mutuo, che fornisce informazioni sullo stato dell’ammortamento e sull’onere degli interessi, e presentare il suo conto annuale (cpv. 2).
Di interesse sono eventi che potrebbero portare a un caso di sinistro. Vanno notificati immediatamente i cambiamenti intervenuti nella struttura giuridica dell’impresa (cpv. 1), ad esempio dei rapporti di proprietà o delle finalità dell’impresa. La fideiussione può essere portata avanti in caso di ripresa di un’impresa.
Articolo 120 Esecuzione
L’UFAM può trasferire compiti di esecuzione a organizzazioni idonee mediante mandati di prestazioni. In virtù dell’articolo 39 della legge sul legge sul CO2, il trasferimento di compiti di esecuzione può anche contemplare compiti sovrani su mandato della Confederazione. In questo caso l’organizzazione è soggetta alla responsabilità dello Stato.
Per giudicare la tecnologia innovativa riguardo alla sua utilità per la protezione del clima e il risparmio delle risorse naturali può essere insediato un comitato di esperti sul modello del CIT. Gli esperti vengono indennizzati per le loro spese.
47/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060