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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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a. tutti i principi attivi contenuti nel biocida figurano nell’allegato 1 e rispettano le restrizioni previste da tale allegato;
b. il biocida non contiene alcuna sostanza che desta preoccupazione;
c. il biocida non contiene alcun nanomateriale;
d. il biocida è sufficientemente efficace;
e. la manipolazione e l’uso previsto del biocida non richiedono dispositivi di protezione individuale.
Titolo prima dell’art. 12
Sezione 3: Condizioni per i riconoscimenti, l’omologazione ON e l’omologazione per il commercio parallelo
Art. 12 Riconoscimento e riconoscimento di un’omologazione dell’Unione
1L’omologazione di un prodotto da parte di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o l’omologazione dell’Unione è riconosciuta a condizione che non vi siano indizi dell’impossibilità di omologarlo anche in Svizzera.
2L’organo di notifica può, d’intesa con i servizi di valutazione, modificare le condizioni o gli oneri imposti dall’omologazione in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o dall’omologazione dell’Unione sulla base della valutazione secondo l’articolo 17 o di una valutazione comparativa secondo l’articolo 11h, se ciò può essere giustificato per motivi inerenti:
a. alla tutela dell’ambiente;
b. alla tutela della salute e della vita umana, in particolare dei gruppi vulnerabili, o della salute e della vita animale o vegetale;
c. all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza;
d. alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale; o
e. al fatto che l’organismo bersaglio non sia presente in quantità nocive.
3L’etichettatura e la scheda di dati di sicurezza devono essere adeguate alle prescrizioni di cui agli articoli 38 e 40.
4Le omologazioni di biocidi costituiti da o contenenti microrganismi geneticamente modificati non sono riconosciute.
Art. 13 Omologazione ON
Un biocida viene omologato con un’omologazione ON, se in base allo stato attuale della scienza e della tecnica e in caso di uso conforme allo scopo:
a. presumibilmente non ha, esso medesimo o i suoi residui, effetti inaccettabili sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente;
b. per i preservanti del legno e i disinfettanti: è sufficientemente efficace.