Progetto
Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto
3Se le emissioni sperimentali previste possono avere effetti inaccettabili sull’uomo, in particolare sui gruppi vulnerabili, sugli animali o sull’ambiente, l’organo di notifica può:
a. vincolare lo svolgimento della sperimentazione a oneri concernenti segnatamente:
1. la durata degli esperimenti o test,
2. le quantità massime da utilizzare,
3. la limitazione del campo d’impiego;
b. vietare la sperimentazione.
4Se i biocidi o i principi attivi da esaminare sono costituiti da o contengono microrganismi patogeni o geneticamente modificati, la procedura di autorizzazione è retta dall’OEDA37.
Titolo prima dell’art. 14
Sezione 4: Procedura di domanda di omologazione e dichiarazione d’intenti
Art. 14 In generale
1La domanda di omologazione di un biocida nonché le dichiarazioni d’intenti devono essere presentate all’organo di notifica.
2La forma e il contenuto della domanda sono retti dai seguenti allegati:
a. per l’omologazione OE o OnE: l’allegato 5
b. per l’omologazione semplificata: l’allegato 6
c. per il riconoscimento o il riconoscimento di
un’omologazione dell’Unione: l’allegato 7
d. per l’omologazione ON: l’allegato 8
e. per le dichiarazioni d’intenti di cui
all’articolo 22 capoverso 2 lettera b: l’allegato 7bis
f. per l’omologazione per il commercio
parallelo: l’allegato 8bis
3Le domande di omologazione di un biocida costituito da o contenente microrganismi geneticamente modificati devono inoltre adempiere i requisiti di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA38.
4La domanda o dichiarazione e i documenti devono essere presentati:
a. nel formato elettronico stabilito dall’organo di notifica;
b. in una lingua ufficiale o in inglese; se la domanda concerne un biocida costituito da o contenente microrganismi patogeni o geneticamente modificati, è