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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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a. una riduzione della percentuale di uno o più principi attivi;
b. una variazione in percentuale di una o più sostanze non attive;
c. la sostituzione di una o più sostanze non attive con altre sostanze specificate che presentano un rischio uguale o inferiore.
3La classificazione, le frasi di rischio e i consigli di prudenza per ciascun prodotto della famiglia di biocidi devono essere uguali. Sono eccettuate le famiglie di biocidi che comprendono:
a. concentrati per uso professionale o commerciale;
b. prodotti pronti per l’uso ottenuti mediante la diluizione dei concentrati di cui alla lettera a.
Art. 11h Valutazione comparativa dei biocidi con un principio attivo candida-
to alla sostituzione
1Nell’esaminare le domande di omologazione di biocidi contenenti un principio attivo candidato alla sostituzione, nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 17 i servizi di valutazione effettuano una valutazione comparativa secondo l’articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/201234.
2L’organo di notifica vieta o limita, d’intesa con i servizi di valutazione, l’immissione sul mercato o l’uso a titolo professionale o commerciale dei biocidi contenenti un principio attivo candidato alla sostituzione se la valutazione comparativa dimostra che:
a. per gli usi specificati nella domanda esiste già un biocida omologato oppure un metodo di contrasto o di prevenzione non chimico che presenta un rischio globale molto inferiore per la salute dell’uomo e degli animali e per l’ambiente, è sufficientemente efficace e non comporta altri svantaggi economici o pratici significativi; e
b. la diversità chimica dei principi attivi è sufficiente per ridurre al minimo lo sviluppo di resistenza da parte dell’organismo nocivo.
3In deroga ai capoversi 1 e 2, un biocida può essere omologato senza valutazione comparativa nei casi eccezionali in cui sia necessario acquisire prima esperienza attraverso l’uso pratico di tale prodotto.
Titolo prima dell’art. 11i
Sezione 2b: Condizioni per l’omologazione semplificata
Art. 11i
I biocidi sono omologati secondo la procedura semplificata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
34 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.