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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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3. mutageni di categoria 1 o 2, oppure

4. tossici per la riproduzione di categoria 1 o 2;

b. hanno proprietà corrispondenti ai criteri previsti dal regolamento CLP31 e sono pertanto classificati come:

1. in categoria 1, 2 o 3 per la tossicità orale acuta,

2. in categoria 1, 2 o 3 per la tossicità cutanea acuta,

3. in categoria 1, 2 o 3 per la tossicità acuta per inalazione (gas e polvere/nebbia),

4. in categoria 1 o 2 per la tossicità acuta per inalazione (vapori),

5. cancerogeni di categoria 1A o 1B,

6. mutageni di categoria 1A o 1B,

7. tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B;

c. hanno proprietà corrispondenti ai criteri «PBT» o «vPvB» conformemente all’allegato XIII del regolamento REACH32;

d. hanno proprietà di interferenza con il sistema endocrino;

e. hanno effetti neurotossici o immunotossici sullo sviluppo.

Art. 11f Deroghe ai requisiti

1Un biocida che non soddisfa pienamente le condizioni di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera a numeri 3 e 4 o ha le proprietà di cui all’articolo 11e lettera c può essere omologato in via eccezionale qualora la sua mancata omologazione comportasse un impatto negativo sproporzionato per la società rispetto ai rischi per la salute umana, la salute animale o l’ambiente causati dall’uso del biocida alle condizioni previste dall’omologazione.

2Il DFI può disciplinare, d’intesa con il DATEC e il DEFR, i dettagli che giustificano un’omologazione secondo il capoverso 1; a tal fine tiene conto delle note tecniche di orientamento elaborate dalla Commissione europea in virtù dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 528/201233.

3Se viene impiegato un biocida omologato secondo il capoverso 1 occorre adottare adeguate misure di riduzione dei rischi allo scopo di garantire che l’esposizione dell’uomo e dell’ambiente a tale biocida sia ridotta al minimo.

Art. 11g Disposizioni particolari per le famiglie di biocidi

1Le famiglie di biocidi sono omologate unicamente se è presumibile che tutti i biocidi a esse appartenenti soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11 capoverso 1, tenendo conto delle deroghe ammesse secondo il capoverso 2.

2Nel caso delle famiglie di biocidi possono essere consentite le seguenti deroghe:

31 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. a n. 2.

32 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. a n. 3.

33 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.