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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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requisiti:

a. i biocidi con principi attivi degli elenchi dell’allegato 1 o 2 devono adempiere i requisiti formulati in tali elenchi;

b. i biocidi con principi attivi non iscritti né negli elenchi dell’allegato 1 o 2, né nell’elenco dei principi attivi notificati devono adempiere i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n. 528/201228.

2I biocidi costituiti da o contenenti organismi geneticamente modificati devono adempiere i requisiti dell’OEDA29.

Art. 11b Diritto di richiedere concentrazioni massime

Nell’ambito delle domande di omologazione, i richiedenti possono richiedere all’organo di notifica di stabilire valori massimi o concentrazioni massime per i principi attivi per i quali gli atti menzionati all’articolo 11 capoverso 1 lettera e non stabiliscono valori massimi o concentrazioni massime.

Art. 11c Fattori di valutazione

1L’esame del rispetto da parte di un biocida delle condizioni di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera a tiene conto dei seguenti fattori:

a. le peggiori condizioni realistiche di uso del biocida;

b. le possibili modalità di uso degli articoli trattati con il biocida o che lo contengono;

c. le conseguenze derivanti dall’uso e dallo smaltimento del biocida;

d. gli effetti cumulativi;

e. gli effetti sinergici.

Art. 11d Limitazione dell’omologazione a determinati usi

L’organo di notifica omologa i biocidi unicamente per gli usi per i quali sono disponibili i dati necessari conformemente all’allegato 5.

Art. 11e Biocidi destinati al pubblico

I biocidi non sono omologati per l’immissione sul mercato per l’uso da parte del pubblico se:

a. hanno proprietà corrispondenti ai criteri previsti dalla direttiva 1999/45/CE30 e sono pertanto classificati come:

1. tossici o molto tossici,

2. cancerogeni di categoria 1 o 2,

28Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.

29 RS 814.911

30 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. a n. 1.