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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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Art. 13a Omologazione per il commercio parallelo

1Per i biocidi omologati in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS (Stato di provenienza), su richiesta l’organo di notifica concede, d’intesa con i servizi di valutazione, un’omologazione per il commercio parallelo, se stabilisce che il biocida è identico a un biocida già omologato («prodotto di riferimento»).

2Un biocida è considerato identico al prodotto di riferimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. è stato fabbricato dalla stessa impresa, da un’impresa associata o sotto licenza secondo lo stesso processo di fabbricazione;

b. la specifica e il contenuto di principi attivi nonché il tipo di formulazione sono identici;

c. è identico in relazione alle sostanze non attive presenti;

d. è identico o equivalente nelle dimensioni, nel materiale o nella forma dell’imballaggio, in termini di potenziale impatto negativo sulla salute dell’uomo e degli animali o sull’ambiente.

Titolo prima dell’art. 13b

Sezione 3a: Obbligo di fornire garanzie per i biocidi con microrganismi

Art. 13b

Chi intende immettere sul mercato biocidi contenenti o costituiti da microrganismi patogeni deve adempiere all’obbligo di fornire garanzie di cui all’articolo 14 OEDA35.

Titolo prima dell’art. 13c

Sezione 3b: Obbligo di comunicazione per i biocidi provenienti dall’UE e dall’AELS omologati applicando la procedura semplificata e per le famiglie di biocidi

Art. 13c Biocidi provenienti dall’UE e dall’AELS omologati applicando la

procedura semplificata

Chi importa a titolo professionale o commerciale biocidi omologati in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS applicando la procedura semplificata di cui all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 528/201236 deve comunicare all’organo di notifica il nome commerciale e il numero di omologazione almeno 30 giorni prima dell’immissione sul mercato.

35 RS 814.911

36 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.