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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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Art. 13a Omologazione per il commercio parallelo
1Per i biocidi omologati in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS (Stato di provenienza), su richiesta l’organo di notifica concede, d’intesa con i servizi di valutazione, un’omologazione per il commercio parallelo, se stabilisce che il biocida è identico a un biocida già omologato («prodotto di riferimento»).
2Un biocida è considerato identico al prodotto di riferimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. è stato fabbricato dalla stessa impresa, da un’impresa associata o sotto licenza secondo lo stesso processo di fabbricazione;
b. la specifica e il contenuto di principi attivi nonché il tipo di formulazione sono identici;
c. è identico in relazione alle sostanze non attive presenti;
d. è identico o equivalente nelle dimensioni, nel materiale o nella forma dell’imballaggio, in termini di potenziale impatto negativo sulla salute dell’uomo e degli animali o sull’ambiente.
Titolo prima dell’art. 13b
Sezione 3a: Obbligo di fornire garanzie per i biocidi con microrganismi
Art. 13b
Chi intende immettere sul mercato biocidi contenenti o costituiti da microrganismi patogeni deve adempiere all’obbligo di fornire garanzie di cui all’articolo 14 OEDA35.
Titolo prima dell’art. 13c
Sezione 3b: Obbligo di comunicazione per i biocidi provenienti dall’UE e dall’AELS omologati applicando la procedura semplificata e per le famiglie di biocidi
Art. 13c Biocidi provenienti dall’UE e dall’AELS omologati applicando la
procedura semplificata
Chi importa a titolo professionale o commerciale biocidi omologati in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS applicando la procedura semplificata di cui all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 528/201236 deve comunicare all’organo di notifica il nome commerciale e il numero di omologazione almeno 30 giorni prima dell’immissione sul mercato.
35 RS 814.911
36 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.