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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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Art. 13d Biocidi di una famiglia di biocidi
1Il titolare di un’omologazione per una famiglia di biocidi deve comunicare all’organo di notifica ogni prodotto della famiglia di biocidi almeno 30 giorni prima dell’immissione sul mercato.
2La comunicazione deve contenere dati sulla composizione esatta, il nome commerciale e il numero di omologazione della famiglia di biocidi.
3Non è necessaria una comunicazione se:
a. un determinato prodotto è menzionato espressamente nell’omologazione della famiglia di biocidi; o
b. la variazione della composizione riguarda solo pigmenti, profumi e coloranti nell’ambito delle variazioni permesse in base all’omologazione.
Titolo prima dell’art. 13e
Sezione 3c: Obbligo di documentazione e comunicazione per la ricerca e lo sviluppo
Art. 13e Obbligo di documentazione per la ricerca e lo sviluppo
1Chi utilizza biocidi non omologati o contenenti principi attivi non approvati per l’uso in biocidi a scopo di ricerca o sviluppo deve tenere la seguente documentazione:
a. l’identità dei biocidi o dei principi attivi;
b. i dati relativi all’etichettatura;
c. le quantità fornite;
d. il nome e l’indirizzo della persona che ha ricevuto i biocidi o i principi attivi;
e. tutti i dati disponibili relativi ai possibili effetti sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente.
2Su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione dell’organo di notifica.
3Se necessario, l’organo di notifica può richiedere ulteriori informazioni.
Art. 13f Obbligo di comunicazione per l'utilizzazione di emissioni sperimen-
tali
1Chi utilizza biocidi non omologati o contenenti principi attivi non approvati per l’uso in biocidi a scopo di ricerca o sviluppo con la possibilità che tali biocidi possano essere emessi nell’ambiente deve comunicarlo all’organo di notifica 45 giorni prima dell’utilizzo.
2La comunicazione deve contenere la documentazione di cui all’articolo 13e capoverso 1.